Confisca e prescrizione: nessuna violazione della presunzione di innocenza
Pubblicato il 10 aprile 2026
In questo articolo:
- Confisca anche con prescrizione del reato: ok della Corte costituzionale
- Il caso esaminato
- La questione di costituzionalità
- La decisione della Corte costituzionale
- I limiti operativi per il giudice dell’impugnazione
- Coerenza con il diritto europeo
- Confisca dopo la prescrizione: limiti applicativi e tutela della presunzione di innocenza
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 depositata il 9 aprile 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis c.p.p., chiarendo i rapporti tra estinzione del reato per prescrizione e mantenimento della confisca, con particolare riferimento alla confisca urbanistica.
Il principio affermato si colloca in continuità con il recente orientamento della Consulta in materia di presunzione di innocenza e decisioni sugli effetti extra-penali (sentenza n. 2/2026).
Confisca anche con prescrizione del reato: ok della Corte costituzionale
Il caso esaminato
La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Lecce nell’ambito di un procedimento per lottizzazione abusiva.
In primo grado, gli imputati erano stati condannati alla pena dell’arresto e dell’ammenda; contestualmente, il giudice aveva disposto l’ordine di demolizione delle opere abusive e la confisca dell’area e dei manufatti realizzati in violazione della normativa urbanistica.
Nel giudizio di appello, il reato risultava estinto per prescrizione.
Tuttavia, in applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., il giudice dell’impugnazione era chiamato a decidere ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità.
La questione di costituzionalità
Il giudice rimettente ha ritenuto che tale meccanismo potesse violare il diritto alla presunzione di innocenza, nella sua dimensione convenzionale e unionale.
In particolare, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen. è stata sollevata nella parte in cui, secondo il "diritto vivente" (Cass., sez. un. pen., n. 13539/2020), prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Veniva ossia in rilievo il cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra cui Corte EDU, GIEM srl e altri c. Italia, 28 giugno 2018; Corte EDU, Episcopo e Bassani c. Italia, 19 dicembre 2024), secondo cui una persona prosciolta o non più giudicabile non può essere trattata come colpevole.
Secondo la Corte d’appello di Lecce, l’obbligo di accertare la responsabilità ai fini della confisca avrebbe potuto tradursi in una surrettizia affermazione di colpevolezza penale, in contrasto con:
- l’art. 6, par. 2, CEDU;
- gli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343;
- l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate, escludendo che l’art. 578-bis c.p.p. contrasti con i parametri costituzionali, convenzionali e unionali richiamati.
In linea con la sentenza n. 2 del 2026, la Consulta ha chiarito che la decisione sull’impugnazione ai soli effetti della confisca non comporta l’attribuzione di responsabilità penale al soggetto prosciolto.
L’accertamento richiesto dalla norma ha una funzione meramente strumentale, in quanto volto esclusivamente a verificare i presupposti della misura ablativa; esso non si traduce in una condanna né incide sullo status di non colpevolezza dell’imputato.
Ne consegue che non risulta violato il secondo aspetto della presunzione di innocenza, secondo l’interpretazione consolidata della Corte EDU.
I limiti operativi per il giudice dell’impugnazione
La Corte costituzionale ha inoltre precisato un rilevante profilo operativo.
Il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione e nel valutare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi ai fini della confisca, deve evitare qualsiasi formulazione che possa far ritenere che il processo penale avrebbe dovuto concludersi con una condanna.
Il rispetto della presunzione di innocenza si misura, pertanto, anche sul piano del linguaggio utilizzato nella motivazione e sulla rigorosa distinzione tra accertamento funzionale alla misura ablativa e attribuzione di responsabilità penale.
Coerenza con il diritto europeo
La decisione si inserisce in un quadro sovranazionale che ammette forme di confisca non basata su condanna, purché accompagnate da adeguate garanzie.
In particolare:
- la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza GIEM) richiede un accertamento sostanziale del fatto;
- la direttiva (UE) 2024/1260 consente la confisca anche in presenza di prescrizione, in presenza di determinati presupposti.
L’art. 578-bis c.p.p. risulta quindi coerente con tali principi, in quanto richiede un accertamento pieno degli elementi del reato.
Confisca dopo la prescrizione: limiti applicativi e tutela della presunzione di innocenza
La sentenza n. 49/2026 chiarisce che prescrizione del reato e mantenimento della confisca non sono incompatibili.
Il principio di diritto affermato è il seguente:
- il giudice può decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca anche dopo la prescrizione;
- tale decisione non comporta attribuzione di responsabilità penale;
- la presunzione di innocenza è rispettata se il giudice mantiene una netta distinzione tra accertamento funzionale e giudizio di colpevolezza.
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