Gestori piattaforme online, invio dati con proroga

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Gestori piattaforme online, invio dati con proroga

Un giorno prima della scadenza è arrivata la proroga, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per i gestori delle piattaforme digitali online chiamati a collaborare con gli enti fiscali dei singoli Paesi comunicando informazioni che possono essere utili per individuare casi di evasione.

Lo slittamento dei termini è stato disposto con il provvedimento n. 22931 del 30 gennaio, divulgato il 31/1, il quale ha spostato al 15 febbraio 2024, dal 31 gennaio precedente, il termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2023, per i gestori delle piattaforme digitali.

NOTA BENE: Si tratta dell’obbligo disciplinato dalla cosiddetta Direttiva Dac7 (ossia la Direttiva (Ue) 2021/514, che ha modificato la Direttiva 2011/16/UE del Consilio) recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 32/2023, che ha espressamente sancito che i gestori di piattaforme digitali, residenti in Italia o in altri paesi UE, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle prestazioni intermediate attraverso le loro piattaforme.

Soggetti obbligati: Secondo la Direttiva Dac7 rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

NOTA BENE: Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).

Le disposizioni attuative del suddetto decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria sono state diffuse dall’Amministrazione finanziaria attraverso il provvedimento dirigenziale n. 406671 del 21 novembre 2023, che ha reso pienamente operative le regole per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, indicando, tra le altre cose:

  • i soggetti obbligati alle comunicazioni;
  • i soggetti esonerati;
  • le modalità di scelta dello Stato Membro nel quale i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione hanno deciso di adempiere a tale obbligo;
  • gli obblighi di comunicazione e i relativi termini a cui sono tenuti.

Per un approfondimento si rinvia al post: Piattaforme online, come comunicare i dati al Fisco?”.

Piattaforme online, obbligo iniziale di comunicazione dei dati al Fisco

Al punto 7 del provvedimento che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, la quale ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni, sono regolati i termini per la comunicazione.

NOTA BENE. L’applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC7 decorre dal 1° gennaio 2023 e, pertanto, le prime informazioni dovevano essere comunicate entro il 31 gennaio 2024.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva, così, inizialmente stabilito che i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo) dovevano comunicare le previste informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione e lo scambio automatico doveva avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.

Tuttavia, diversi gestori di piattaforma, sia residenti che non residenti, hanno segnalato di avere delle difficoltà tecniche e interpretative a rispettare le scadenze di comunicazione previste nel provvedimento del 20 novembre 2023 per questo primo anno di applicazione dell’adempimento.

Alla luce di ciò, il Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è intervenuto modificando il termine del primo invio previsto entro la giornata del 31 gennaio 2024, comunicando la proroga di 15 giorni.

DAC 7 due settimane in più per i gestori delle piattaforme online

Con il provvedimento n. 22931 del 30 gennaio è, dunque, disposto che il termine per le comunicazioni delle informazioni relative al 2023 (primo anno oggetto di comunicazione) è stato prorogato al 15 febbraio 2024

I gestori delle piattaforme web avranno, dunque, due settimane in più per inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai guadagni degli utenti.

In particolare, il nuovo provvedimento agenziale specifica che ogni riferimento ai termini all’interno del punto 7 del provvedimento del 20 novembre 2023 è da intendersi, per le informazioni relative all’anno 2023, rinviato al termine del 15 febbraio 2024.

ATTENZIONE: Resta fermo, invece, al 29 febbraio 2024 il termine relativo allo scambio automatico di tali informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri coinvolti.

Invio delle comunicazioni anche tramite incaricati

Il provvedimento del 30 gennaio 2024, inoltre, interviene sulle modalità di invio delle comunicazioni, rendendo esplicita, al punto 8 del provvedimento originario, la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati.

Il punto 8 del precedente provvedimento è, infatti, stato sostituito. Pertanto, ora è disposto che i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati trasmettono le informazioni utilizzando, in ragione dei requisiti posseduti per l’abilitazione, i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

DAC 7, le sanzioni  

Si ricorda, che l'eventuale omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni oppure la violazione degli obblighi di registrazione unica determinano l'irrogazione di sanzioni amministrative.

La Dac 7 ha riconosciuto discrezionalità agli Stati membri nella scelta della misura delle sanzioni a condizione che le stesse risultino effettive, proporzionate e dissuasive.

In primo luogo, il gestore che omette di registrarsi presso l'autorità competente di un unico Stato membro subisce una sanzione pecuniaria di 10mila euro.

In caso di omessa comunicazione delle informazioni necessarie, quali ad esempio identificativo del venditore, giro d'affari maturato online ed eventuali imposte trattenute, al gestore si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del Dlgs 471 del 1997, che va da 2 mila a 21mila euro, aumentata della metà.

NOTA BENE: La sanzione varia, quindi, da un minimo di 3mila euro a un massimo di 31.500 euro.

La stessa sanzione è, invece, ridotta della metà se la comunicazione è stata inviata ma risulta incompleta o inesatta. In questo caso, dunque, varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.500 euro.

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