Giornalisti co.co.co. Esclusi dal premio INAIL
Pubblicato il 17 luglio 2020
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I datori di lavoro che hanno versato eventuali premi INAIL nei confronti di lavoratori parasubordinati, titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti, potranno recuperare le somme indebitamente versate entro il termine decennale. In tal senso, l’estensione della tutela assicurativa ad altre categorie di lavoratori non espressamente indicate nell’art. 4 del Dpr n. 1124/1965 può avvenire solo a seguito di una norma di rango primario che ne prevede la copertura assicurativa.
A chiarirlo è l’INAIL, con la nota n. 8563 del 14 luglio 2020.
Giornalisti co.co.co. Obbligo di assicurazione
In merito all’obbligo e alla tutela assicurativa dei lavoratori parasubordinati, titolari di co.co.co., iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti, l’INAIL richiama l’art. 1 della L. n. 1564/1951. Tale norma dispone espressamente che: “la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”, compresa anche l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Dpr. n. 1124/1965.
Dunque, la tutela assicurativa dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica in caso di infortunio è gestita esclusivamente dall’INPGI.
Giornalisti co.co.co. Assicurazione gestita dall’INPGI
Con riguardo ai giornalisti titolari di co.co.co., a decorrere dal 1° novembre 2019, l’INPGI applica il Regolamento attuativo dell’assicurazione infortuni per i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, approvato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, con nota n. 12856/2019.
L’articolo 1 del predetto regolamento stabilisce che i giornalisti i quali - in ragione del rapporto di co.co.co. -risultano iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della Gestione separata INPGI.
Pertanto anche per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è garantita dall’INPGI, alle condizioni stabilite dal predetto Regolamento.
Giornalisti co.co.co. INAIL escluso dall’assicurazione obbligatoria
Alla luce di quanto appena affermato, i datori di lavoro che hanno versato eventuali premi potranno recuperare le somme indebitamente versate entro il termine decennale, in quanto l’INAIL risulta escluso dalla tutela assicurativa.
Tra l’altro, l’esclusione dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL nei confronti dei giornalisti che per l’espletamento delle proprie mansioni si avvalgono in modo non occasionale di personal computer e analoghi dispositivi o macchine elettriche, nonché di veicoli guidati personalmente, era già stata ricordata in passato quando anche il MLPS aveva confermato che per i lavoratori in questione non ricorre l’obbligo assicurativo nei confronti dell’INAIL.
- edotto.com – Edicola del 4 maggio 2020 - Premi INAIL 2020, fissata la percentuale di riduzione – Bonaddio
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