Giustizia amministrativa. Possibilità di sanare l'omessa indicazione di Pec e Fax

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Il Segretariato generale della giustizia amministrativa, con circolare del 18 ottobre 2011, nell'illustrare le novità introdotte dal Decreto legge n. 98/2011 in materia di contributo unificato, ha precisato che la mancata indicazione, da parte dell'avvocato, dell'indirizzo di Pec e fax nel proprio atto introduttivo non comporta, necessariamente, l'automatica applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato.

L'Ufficio giudiziario potrà, infatti, invitare l'interessato alla regolarizzazione degli atti consentendogli di sanare l'omissione a mezzo del deposito in giudizio di un atto che rechi l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del fax.
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