Gli errori del legale non ricadano sull'assistito

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Con sentenza n. 35149 del 10 settembre 2009, la Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un uomo, accusato per maltrattamenti nei confronti dei familiari, che si era opposto avverso la decisione con cui la Corte d'appello aveva considerato inammissibile, in quanto non corredato da motivi, il ricorso presentato personalmente dall'imputato. L'uomo si era opposto alla decisione denunciando l'erroneo mancato riconoscimento di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore in relazione alla domanda dallo stesso presentata per la remissione in termini spiegando che questa omissione discendeva dal comportamento negligente del precedente difensore di fiducia che non si era attivato nei termini previsti. La Corte di legittimità ha ritenuto fondate le asserzioni dell'imputato e, non condividendo quella parte della giurisprudenza che fa ricadere sul cliente qualunque errore del difensore, ha precisato che “se è vero che incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ma non può intendersi che egli, nell'effettuare la scelta del difensore, verifichi previamente la sua padronanza di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto legittimato alla professione forense attraverso il superamento dell'esame di Stato”. Secondo la Corte, quindi, è giusto che, nel caso di specie, il giudice conceda la restituzione in termini al ricorrente, non potendo far ricadere su quest'ultimo gli errori del legale che non conosceva la procedura.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – L'avvocato ignorante paga – Alberici

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