Global minimum tax: regole per notifica di comunicazione rilevante

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Global minimum tax: regole per notifica di comunicazione rilevante

Global minimum tax: le imprese situate in Italia, così come le entità apolidi costituite secondo la legislazione italiana e soggette all’imposizione integrativa, che optano per non inviare autonomamente la Comunicazione Rilevante (GIR), ma preferiscono affidare tale compito a un’altra società del gruppo, devono comunicare tale scelta all’Agenzia delle Entrate, come stabilito dall’articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo n. 209/2023.

Le modalità per la presentazione della comunicazione e il relativo modello saranno definiti da un provvedimento specifico redatto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A ciò è dedicato il decreto ministeriale del 25 febbraio 2025, pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze, a firma del viceministro dell'Economia e delle Finanze – il sesto decreto attuativo in materia di global minimum tax - che offre chiarimenti riguardo al modello di notifica. Il decreto è accompagnato da una Relazione illustrativa.

Modello di notifica: indicazione di altra società per invio della comunicazione rilevante

Attraverso questo modello, le aziende italiane e le entità apolidi costituite secondo la normativa italiana, che sono soggette alla global minimum tax, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la loro decisione di incaricare un'altra società del gruppo di inviare la "comunicazione rilevante" per loro conto.

Le norme adottano un modello di notifica standard sviluppato dal Quadro Inclusivo sul BEPS, come delineato nel documento approvato a novembre 2024, intitolato "Article 8.1.3 Notification Template and other Information Reporting Requirements. Tax Challenges Arising from the Digitalisation of Economy".

Questo approccio ha l'obiettivo di garantire un insieme uniforme di informazioni e di assicurare coerenza in tutte le giurisdizioni che hanno integrato la Global minimum tax nelle loro normative. L'utilizzo di un modello di notifica standardizzato facilita anche il rispetto degli obblighi da parte dei grandi gruppi multinazionali nei vari Paesi in cui sono attivi.

GMT, comunicazione rilevante

L'articolo 2, comma 1, del decreto 25/2/2025, in accordo con l'articolo 51, comma 2, del Decreto Legislativo sulla fiscalità internazionale (Dlgs 209/2023), stabilisce che, a partire dall'anno in cui il gruppo multinazionale o nazionale adotta le norme relative all'imposizione integrativa, le sue imprese situate sul territorio italiano e le entità apolidi costituite secondo la legislazione italiana sono esentate dall'obbligo di inviare la Comunicazione Rilevante, a condizione che designino un'Impresa Locale Designata incaricata di presentarla per loro conto.

La Comunicazione Rilevante è il modello che include le informazioni generali relative al gruppo e i dati necessari per calcolare l'imposizione integrativa che il gruppo deve versare in relazione ai vari Paesi a bassa tassazione in cui è attivo.

I dati e le informazioni che devono essere inviati alle autorità fiscali competenti sono specificati nell'articolo 51, comma 5, del Decreto Legislativo 209/2023 e nel decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con "Impresa Locale Designata" si intende l'impresa situata nel territorio italiano, inclusa la capogruppo che ha sede in Italia, che può ricoprire il doppio ruolo di impresa incaricata di inviare la Comunicazione Rilevante e/o di presentare il modello di notifica previsto dal presente decreto, per conto delle altre imprese del gruppo localizzate nella stessa giurisdizione.

Soggetti obbligati alla notifica

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. 209/2023, ogni soggetto esonerato dall'obbligo di presentare la comunicazione rilevante è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello di notifica contenente i seguenti dati e informazioni:

  • identificazione del gruppo multinazionale o nazionale di riferimento;
  • dati relativi al soggetto destinatario della notifica;
  • riferimenti della persona di contatto;
  • informazioni sulla società controllante capogruppo;
  • dati sull'impresa designata;
  • dati sull'impresa locale designata;
  • periodo di riferimento della notifica.

Nel modello devono essere specificate anche la data di inizio e di fine del primo esercizio a cui si riferisce la comunicazione rilevante oggetto della notifica.

In aggiunta, l'impresa situata nel territorio italiano, designata dalle altre società del gruppo presenti nello stesso Paese e dalle entità apolidi costituite secondo la normativa italiana, può essere nominata per presentare, a nome delle altre, sia la comunicazione rilevante che il modello di notifica.

Nel caso di gruppi multinazionali, anziché designare un'impresa locale, è possibile nominare la capogruppo o una società estera per inviare la comunicazione rilevante per conto delle entità italiane (articolo 51, comma 3). In questo scenario, l'Amministrazione fiscale del Paese in cui è localizzata la capogruppo o l'impresa estera trasmetterà all'Amministrazione fiscale italiana, attraverso lo scambio automatico di informazioni, la comunicazione rilevante per le entità italiane (central filing). Per assicurare un set uniforme di informazioni, il decreto ministeriale adotta un "modello standard di notifica" creato dal Quadro inclusivo sul BEPS.

Modello di notifica

Alcuni articoli del decreto Mef del 25 febbraio 2025 indicano alcune specifiche sui dati da indicare nel modello di notifica:

  • circa il gruppo di appartenenza del soggetto che ha effettuato la designazione, va comunicato il nominativo quale risultante dal bilancio consolidato dell’esercizio oggetto della Comunicazione rilevante;
  • per quanto concerne il soggetto designante, è necessario fornire il codice fiscale di ciascun soggetto che ha effettuato la scelta di non mandare autonomamente la comunicazione rilevante. Si precisa che il codice fiscale è quello utilizzato nella dichiarazione delle imposte sui redditi italiana;
  • circa le informazioni sulla controllante capogruppo, esse comprendono l’identità, il Paese di localizzazione, l’indirizzo della sede legale e il codice identificativo, a prescindere che essa sia stata designata o meno a presentare la Comunicazione rilevante;
  • con riferimento alle informazioni sull’impresa estera designata, è necessario fornire le medesime informazioni richieste per la controllante capogruppo (identità, Paese di localizzazione, indirizzo della sede legale e codice identificativo) oltre alla data di trasmissione avente finalità di assicurare che la comunicazione rilevante sia correttamente e tempestivamente trasmessa dall’Amministrazione fiscale estera all’Agenzia delle entrate;
  • in caso di impresa locale designata, bisogna indicare il codice fiscale e il ruolo svolto per conto dei soggetti che hanno effettuato la scelta, specificando se l’impresa designata trasmetta solo la Comunicazione rilevante oppure se trasmetta anche il modello di notifica.

Periodo di riferimento della notifica

L'articolo 11 del decreto 25/2/2025 regola il periodo di riferimento del modello di notifica: vanno indicate la data di inizio e la data della fine del primo esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante cui si riferisce la notifica.

Non trattandosi di un obbligo annuale, la validità dei dati e delle informazioni contenuti nel suddetto modello di notifica si può estendere a più esercizi e riguardare più Comunicazioni Rilevanti.

Termini per trasmissione del modello di notifica

Il modello di notifica deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio a cui la comunicazione rilevante si riferisce, allineando così la scadenza per la trasmissione del modello di notifica con quella della comunicazione rilevante.

Un termine più lungo, tuttavia, è previsto nell’esercizio transitorio: la notifica può essere trasmessa entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno del suddetto esercizio transitorio. Dunque per l'esercizio 2024, la scadenza sarà il 30 giugno 2026.

Regole di trasmissione

Per evitare oneri amministrativi troppo gravosi, il modello di notifica deve essere inviato una sola volta. Infatti, se non vi sono revoche della scelta o modifiche rispetto a quanto già comunicato, non sarà necessario inviarlo nuovamente. In caso contrario, sarà necessario presentare un nuovo modello entro i termini ordinari previsti.

Aspetto sanzionatorio

In caso di omessa o tardiva trasmissione della notifica, o di invio di dati errati o incompleti, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, come stabilito dall'articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo n. 209/2023.

Di seguito i dettagli delle sanzioni:

  • omissione o ritardo superiore a tre mesi: la sanzione è pari a 100.000 euro;

  • ritardo inferiore a tre mesi, dati incompleti o non veritieri: la sanzione varia tra 10.000 e 50.000 euro;

  • limite totale delle sanzioni: l'importo complessivo delle sanzioni per tutte le imprese del gruppo in Italia non può superare un milione di euro;

  • riduzione delle sanzioni: per i primi tre esercizi, le sanzioni sono ridotte del 50%.

Inoltre, è possibile presentare un "modello di notifica rettificativo" senza incorrere in sanzioni, a condizione che vengano rispettati i termini per l’invio.

Un futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà definire il modello di notifica e le modalità di invio da parte dei soggetti coinvolti.

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