Il collocamento a scopo adottivo riduce il congedo di maternità

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Il collocamento a scopo adottivo riduce il congedo di maternità

Fari sempre puntati sui congedi. Un messaggio dell’Inps (il n. 3951 del 9 novembre 2023), non pubblicato sul sito istituzionale, torna sul congedo di maternità, in particolare, sulla sua esatta durata in caso di collocamento provvisorio a scopo di adozione.

L’intervento dell’Istituto mira a fare chiarezza sul tema in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti dalle strutture territoriali.

Congedo di maternità

In generale, la lavoratrice madre ha diritto di astenersi dal lavoro nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi seguenti.

In alternativa, la lavoratrice può astenersi dal lavoro

  • a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto,
  • o esclusivamente entro i 5 mesi successivi al parto purché il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino l’assenza di pregiudizio alla salute della donna e del bambino.

Alle lavoratrici in congedo spetta un'indennità giornaliera pari all'80%  della retribuzione o del reddito, se lavoratrici autonome.

L'indennità spetta anche al padre lavoratore per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Si tratta del cd. congedo di paternità alternativo.

Adozione e affidamento preadottivo

Per l'adozione o l'affidamento preadottivo nazionale di minore, il congedo di maternità spetta per 5 mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per 5 mesi dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato.

Inoltre, il congedo può essere fruito anche parzialmente o in modalità frazionata, ma non oltre i 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

L’Inps ha, al riguardo, fornito le istruzioni con la circolare 4 febbraio 2008, n. 16.

Affidamento non preadottivo

Con la stessa circolare l’Inps ha chiarito che la lavoratrice che prende in affidamento non preadottivo un minore ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a 3 mesi entro l’arco temporale di 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento.

Il congedo di maternità può essere fruito, nei 5 mesi, in modo continuativo o frazionato.

L’Istituto ha poi chiarito che il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i 6 anni di età.

Collocamento provvisorio

Con il messaggio del 9 novembre 2023, n. 3951 l’Inps torna sul tema soffermandosi sulla durata del congedo di maternità in presenza di un decreto di collocamento provvisorio.

Evidenzia l’Istituto che, frequentemente, i provvedimenti dei Tribunali per i minorenni che dispongono il collocamento a scopo adottivo del minore espressamente riconoscono, ai genitori collocatari, i benefici di cui all'art. 80 della legge n. 184/1983.

Sulla base di questi provvedimenti si è ingenerata l’errata convinzione che ai genitori collocatari spetti il diritto ad un periodo di congedo di maternità pari a 5 mesi e non a soli 3 mesi, come invece chiarito con la circolare n. 16/2008.

A tal riguardo l’Inps fa presente che, seppure il comma 3 dell’art. 80 della legge n. 184/1983 estenda alle persone affidatarie il riconoscimento di tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici, l'art. 26 del T.U. maternità/paternità (d.lgs. n. 151/2001) ha differenziato la durata del congedo di maternità dei genitori adottivi, pari a 5 mesi, da quella dei genitori affidatari, pari a 3 mesi.

Alla luce di queste premesse, l’Istituto conferma che la locuzione “collocamento a scopo adottivo” utilizzata frequentemente nei provvedimenti di collocamento provvisorio ai sensi dell'art. 10 della legge n.  184/1983, non va intesa come provvedimento di affidamento preadottivo (art. 22 e ss. della legge n. 184/1983), per il quale è possibile riconoscere l'indennità di maternità per un periodo di 5 mesi.

Di converso al collocamento a scopo adottivo si applica il comma 6 dell'art. 26 del d.lgs. 151/2001 e con conseguente riconoscimento di un massimo di 3 mesi di congedo di maternità.

Solo al perfezionamento dell'eventuale adozione o affidamento preadottivo, sarà possibile fruire dei restanti 2 mesi.

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