Il figlio non è terzo danneggiato in caso di compravendita simulata tra madre e fratello

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Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 403 del 28 febbraio 2011, ha rigettato la domanda avanzata da una donna per far valere la presunta simulazione di una compravendita operata tra la madre ed il fratello che, a suo dire, mascherava, in realtà, un atto di donazione in favore di quest'ultimo.

Il giudice unico del Tribunale veneto, in particolare, ha escluso che l'attrice potesse essere considerata alla stregua di “terzo danneggiato” secondo quanto disposto dall'articolo 1415, comma 2 del Codice civile, in quanto la stessa, poiché la madre era ancora in vita, non aveva subito alcun pregiudizio, non avendo acquisito alcun diritto da alcuna delle parti contraenti nè risultando creditrice di una di esse.

“I terzi - si legge nel testo della decisione - possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”. Ne derivava che, nella specie, dovesse escludersi la legittimazione della donna “a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore tuttora in vita ed un altro figlio, senza che la adesione alla domanda del genitore, titolare del diritto possa spiegare un effetto integrativo della carente legittimazione”.
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