Il giudicato penale non ha rilevanza nelle liti tributarie

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Con la sentenza n. 12022 del 2009, la Corte di cassazione ha spiegato che il giudice tributario, nel procedere alla corretta ricostruzione dei fatti, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle risultanze processuali acquisite in un procedimento penale parallelo anche se deve pur sempre procedere ad una propria ed autonoma valutazione di tutti gli elementi probatori secondo le regole di distribuzione dell'onere di prova, proprie del giudizio tributario. Il giudicato penale, infatti, non può essere vincolante per il giudice ma costituisce un semplice indizio o elemento di prova critica rimesso al libero convincimento dello stesso. Nel caso esaminato, i giudici di Cassazione hanno ribaltato una decisione con cui la commissione tributaria regionale aveva rigettato il ricorso del Fisco esclusivamente in considerazione del fatto che il contribuente, in sede penale, era stato assolto. Secondo la Corte, in particolare, i giudici regionali, nella sentenza impugnata, avevano omesso di esaminare e pronunciarsi su fatti ed elementi addotti dal Fisco a sostegno dell'accertamento del maggior imponibile del contribuente, rimettendosi semplicemente al contenuto della decisione penale.
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