Il quadro delle agevolazioni per le assunzioni dopo il Decreto Crescita

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Il quadro delle agevolazioni per le assunzioni dopo il Decreto Crescita

Tra le misure previste dalla legge di conversione del decreto Crescita, legge del 28 giugno 2019, n. 58 (G.U. n. 151 del 29 giugno 2019), troviamo sia il rifinanziamento degli incentivi per le assunzioni al Sud anche per i primi mesi del 2019, sia una nuova agevolazione per favorire l'occupazione giovanile.

Tali previsioni si aggiungono a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 (legge del 30 dicembre 2018, n. 145, G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018), che, a suo tempo, ha innovato il quadro normativo dei bonus spettanti ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, inserendo alcune nuove misure e lasciandone invariate altre, che si possono definire strutturali.

Il Bonus Sud per le assunzioni 2019 alla luce del decreto Crescita

Come anticipato, in sede di conversione del decreto Crescita, per il bonus Sud, l'incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno, prorogato dalla legge di Bilancio anche per il 2019 e 2020, sono stati aggiunti ulteriori 200 milioni di euro, a valere sul Programma operativo complementare Sistemi di politiche attive per l’occupazione 2014-2020, al fine di coprire gli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, non solo quindi a partire dal 1° maggio, come in precedenza stabilito.

In dettaglio, lo sgravio contributivo riguarda le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

NB! L'agevolazione, fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, è concessa nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

 

Bonus per l’inserimento dei giovani studenti nel mondo del lavoro

La legge di conversione del decreto Crescita prevede, inoltre, una misura del tutto nuova, che promuove la diffusione delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro per favorire l'occupazione giovanile.

Segnatamente, l'articolo 49 bis della legge n. 58/2019 introduce un incentivo a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali per un importo di almeno 10.000 euro nell’arco di un anno in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, per finanziare la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti e che poi assumono i giovani diplomati presso quelle stesse scuole con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In buona sostanza, l'agevolazione sarà riconosciuta, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.

Si fa presente che l'incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è concesso a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche con sistemi di pagamento tracciabili e che gli interventi finanziati con le donazioni rientrino in una delle categorie individuate dalla norma, vale a dire:

  • laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
  • laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie;
  • ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
  • attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

 

NB! Le istituzioni scolastiche beneficiarie delle erogazioni dovranno pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l’ammontare delle somme ricevute per ciascun anno finanziario e le modalità di utilizzo delle risorse.

Un successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita, definirà le modalità e i tempi per effettuare le erogazioni liberali e la misura dell’incentivo, che sarà riconosciuto dall'INPS nel limite di 3 milioni di euro per il 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

 

Bonus assunzioni NEET 2019

Le agevolazioni sopra descritte, si aggiungono al cosiddetto bonus assunzioni NEET, che per il 2019, spetta ai datori di lavoro nelle seguenti ipotesi:

  • per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • per i contratti di apprendistato professionalizzanti;
  • per i contratti di somministrazione a termine o indeterminati (cosiddetto “staff leasing”).

L’obiettivo dell’incentivo NEET è quello di aumentare l’occupazione fra i giovani dai 16 ai 29 anni di età, che non lavorano o che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani.

Il bonus è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021, inoltre, con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione, si precisa che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

Il bonus NEET 2019 consiste in uno sgravio della contribuzione INPS a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) per un importo massimo di 8.060,00 euro per il primo anno di assunzione, da applicare su base mensile.

 

NB! L’incentivo in esame non spetta nell’ambito del lavoro domestico o del lavoro intermittente e nelle prestazioni di lavoro occasionale, mentre è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Ulteriormente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle fattispecie di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, poiché, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell’evento incentivabile.

Da ultimo, si consideri che nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse e sopra citate, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

 

 Le agevolazioni strutturali

In aggiunta alle agevolazioni specificatamente dedicate a promuovere l’occupazione giovanile, ve ne sono altre definite strutturali, come si evince dalla seguente tabella di riepilogo.

 

Incentivi per l’alternanza scuola-lavoro

Risulta attualmente invariata la possibilità di beneficiare di un esonero, riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per i datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore, attività di alternanza scuola-lavoro;

- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Incentivi per le assunzioni dei percettori di ammortizzatori sociali

Si possono assumere con apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Tale soluzione appare particolarmente vantaggiosa sia per le aziende che per i lavoratori, poiché il regime contributivo applicabile è quello previsto per gli apprendisti assunti in regime ordinario, il quale prevede:

- a carico del datore di lavoro, un’aliquota contributiva ridotta alla misura del 10% della retribuzione imponibile (per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, l’aliquota è ulteriormente ridotta all’1,5% nel primo anno e al 3% nel secondo anno di contratto) per tutta la durata del periodo di formazione;

- a carico del datore di lavoro, la contribuzione di finanziamento della NASpI all’1,31% e dei fondi interprofessionali per la formazione continua allo 0,30%;

- a carico dell’apprendista, un’aliquota contributiva ridotta al 5,84% per tutto il periodo di formazione.

Incentivi per le assunzioni dei soggetti con assegno di ricollocazione

Attualmente, al datore di lavoro che attiva un rapporto di lavoro con il percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, per una durata di:

- diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

- dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (tra l’altro, nel caso in cui il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi).

Incentivi per la sostituzione delle lavoratrici in maternità

Da ultimo, si segnala che le imprese con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori a tempo determinato o utilizzano lavoratori in somministrazione per sostituire lavoratrici o lavoratori dipendenti o autonomi in congedo di maternità/paternità o parentale, possono fruire di uno sgravio contributivo del 50%, concesso dall'INPS, per un massimo di 12 mesi o comunque entro il primo anno di vita del figlio.

Incentivi per le assunzioni degli over 50 e delle donne

Sempre in via strutturale, risulta operativo uno sgravio contributivo, nella misura del 50%, per le aziende che assumono:

- lavoratori di 50 anni o con un’età superiore, purché disoccupati da oltre 12 mesi;

- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili a finanziamenti UE oppure impiegate nelle professioni caratterizzate da disparità uomo-donna.

Tale agevolazione spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; per 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Legge n. 58 del 28 giugno 2019

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