Il reddito illegittimamente conseguito dalla Sas non può essere imputato al singolo professionista

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Con la sentenza n. 20262 depositata il 4 settembre 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un odontoiatra contro la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento a lui notificato e sulla cui base gli era stato imputato il reddito percepito da una Società in accomandita semplice a favore della quale lo stesso aveva effettuato alcune prestazioni regolarmente fatturate.

Secondo l'amministrazione finanziaria, infatti, la società aveva svolto attività odontoiatrica nonostante il divieto imposto dalla Legge n. 1815/1939, e, conseguentemente, le prestazioni odontoiatriche rese ai pazienti della suddetta società andavano ricondotte ai professionisti che le avevano fatturate.

Mentre in primo grado la Commissione tributaria regionale aveva dato ragione all'odontoiatra, in secondo grado l'organo giudicante aveva affermato che il rapporto tra medico e paziente fosse da considerare “diretto” anche fiscalmente e che la Sas non poteva sostituirsi al medico libero professionista nel percepire gli onorari dovuti.

Detta ultima statuizione è stata, tuttavia, ribaltata dalla Suprema corte di legittimità che, investita della questione dal contribuente, ha sottolineato come il reddito invalidamente conseguito da una società per lo svolgimento di attività professionale protetta non può essere imputato, solo ed esclusivamente a causa della nullità del rapporto contrattuale ed in mancanza di ulteriori e diversi elementi, al professionista che ha svolto detta attività, fatturata, in favore della società medesima.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Sas abusiva, medico salvo - Iorio

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