Il regime intertemporale del “nuovo” contratto a termine

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Il regime intertemporale del “nuovo” contratto a termine

La regolamentazione contenuta nel D.L. n. 87 cit.

Va anzitutto precisato che il D.L. n. 87 cit. non conteneva nessuna disciplina transitoria in materia di proroghe e rinnovi contrattuali. L’art. 1 comma 2 del citato D.L. stabiliva che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”.
Secondo l’esegesi letterale di tale previsione i contratti di lavoro a termine conclusi antecedentemente al 14/07/18 restavano sottoposti alla pregressa disciplina.
La nuova disciplina risultava applicabile per i contratti conclusi ex novo dal 14/07/2018 e per le proroghe e i rinnovi che, quantunque correlati a un contratto concluso in epoca pregressa al 14/07/2018, fossero stati stipulati successivamente a quest’ultima data. Per esemplificare:

  • un contratto a termine concluso antecedentemente al 14/07/2018 resta soggetto alla pregressa disciplina;
  • un contratto a termine concluso successivamente al 14/07/2018 resta sottoposto alle nuove regole;
  • i rinnovi e le proroghe stipulate successivamente al 14/07/2018, a prescindere dalla data di conclusione del primo contratto a termine (prima o dopo il 14/07/2018), restano sottoposte alla nuova disciplina.

Il regime transitorio introdotto dalla L. n. 96 cit. di conversione del D.L. n. 87 cit.

La L. n. 96 cit. ha emendato la previsione di cui all’art. 2 comma 1 del D.L. n. 87 cit. e ha introdotto un regime intertemporale per le proroghe e i rinnovi contrattuali. Recita la norma: “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti successivi al 31 ottobre 2018”.
L’emendamento pone due questioni strettamente correlate di non poco momento.

In primo luogo occorre cogliere la ratio sottesa a tale previsione e comprendere se questa collimi con il senso semantico dell’espressione “nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti successivi al 31 ottobre 2018”, rispetto alla valenza della prima parte della norma per cui “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La seconda questione posta dall’emendamento riguarda gli spazi di efficacia intertemporale della norma contenute nel D.L. n. 87 cit. come modificate o soppresse dalla L. n. 96 cit..

Il significato dell’emendamento introdotto dalla L. n. 96 cit.

Preliminarmente occorre partire da un punto che pare pacifico: le nuove regole sono applicabili ai contratti a termine conclusi successivamente al 14/07/2018, mentre la pregressa disciplina riguarda unicamente i contratti a termine stipulati antecedentemente al 14/07/2018.
Ciò posto si può scendere all’esame della prima questione sopra segnalata.

Le proroghe e rinnovi contrattuali, sebbene negozi autonomi, sono, sul piano della disciplina normativa applicabile al contratto a termine, atti teleologicamente connessi al primo contratto stipulato tra le parti. Se ciò è vero è ragionevole ritenere che alla base del regime transitorio introdotto dalla L. n. 96 cit. si rinvenga l’intendimento del Legislatore di correlare la regolamentazione applicabile alle proroghe e ai rinnovi, conclusi nelle more dell’entrata in vigore del D.L. n. 87 cit., a seconda della data di stipulazione del contratto a termine inziale. In tale prospettiva ove il contratto a termine iniziale si stata concluso antecedentemente al 14/07/2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87 cit.) eventuali proroghe e rinnovi pattuiti fino al 31/10/2018, verrebbero regolati dalla disciplina pregressa al D.L. n. 87 cit.. Diversamente se il primo contratto a termine sia stato stipulato in un momento successivo al 14/07/2018 allora il regime transitorio introdotto dalla L. n. 96 cit. non sarebbe applicabile e le proroghe e i rinnovi verrebbero regolamentati tutti dalle nuove regole.

Sul piano letterale tale orientamento si giustificherebbe per il “non detto” dalla norma e cioè che essendo la nuova disciplina sulle proroghe e rinnovi applicabile a decorrere dal 31/10/2018 ciò significherebbe che fino al “data di entrata in vigore del presente decreto” troverebbe applicazione il regime pregresso. Si tratta di una lettura che conferisce valenza retroattiva all’emendamento apportato dalla L. n. 96 cit. e che appare risulterebbe in linea con i criteri di certezza che ispirano la disciplina transitoria.

Sennonché tali sicurezze interpretative e, conseguentemente comportamentali, vengono incrinate non solo da una discutibile tecnica redazionale della norma, ma anche dalla controversa tematica inerente all’efficacia delle modifiche apportate dalla Legge di conversione rispetto alle previsioni contenute nel decreto legge.

Il tenore letterale dell’emendamento apportato dalla L. n. 96 cit., infatti, sembra sottendere una regola e una deroga. La regola è che le nuove disposizioni dettate dal D.L. n. 87 cit. e contenute complessivamente nel comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente 14/07/2018. A tale regola farebbe però eccezione la materia delle proroghe e dei rinnovi, in relazione alle quali la L. n. 96 cit. ha introdotto un differimento della nuova disciplina alla data successiva al 31/10/2018. La struttura logico-semantica dell’art., 2 comma 1 pare possa leggersi nel senso che l’applicazione della “disposizioni di cui al comma 1” del D.L. n. 87 cit. (le nuove regole) riguardino le proroghe e i rinnovi contrattuali sempre che questi ultimi siano stati conclusi successivamente al 31 ottobre 2018. Ciò significa che per le proroghe e i rinnovi antecedenti al 31/10/2018 sarebbero applicabili le regole previgenti.
In altre parole secondo tale interpretazione il contratto a termine da un lato e le proroghe/ rinnovi dall’altro lato, ove conclusi rispettivamente dopo il 14/07/2018 e prima del 31/10/2018 sarebbero soggetti a regimi differenti: il contratto verrebbe regolato dalla nuove norme, i rinnovi e le proroghe dalla previgente disciplina.

Si diceva disciplina previgente. Il problema allora si sposta sull’individuazione di quale sia tale disciplina e cioè se con quest’ultima si intende quella antecedente al D.L. n. 87 cit. ovvero quella introdotta da quest’ultimo, prima della modifica apportata dalla L. n. 96 cit.

Ciò costituisce il tema della seconda questione sopra segnalata e che riguarda regime intertemporale delle norme contenute nel D.L. n. 87 cit.. In tal caso si tratta di comprendere quale dovrebbe essere il regime applicabile alla proroghe e ai rinnovi conclusi tra il 14/07/2018 e l’11/08/2018 e per quelli stipulate dal giorno di entrata in vigore della L. n. 96 cit., ergo il 12/08/2018 .

L’efficacia intertemporale dell’emendamento

Sul punto ricorrono molteplici indirizzi esegetici.
Secondo il primo orientamento, per risolvere tale questione si dovrebbe distinguere tra emendamenti soppressivi e sostitutivi da un lato, ed emendamenti modificativi dall'altro. Mentre i primi travolgerebbero il decreto-legge con effetto ex tunc, i secondi avrebbero effetto solo ex nunc con la conseguenza che le norme contenute in un decreto-legge, e successivamente modificate dalla legge di conversione, continuerebbero ad applicarsi ai fatti avvenuti sotto la loro vigenza temporale(cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2016, n. 9386).

Aderendo a tale prospettiva, se si dovesse ritenere che l’emendamento apportato all’art. 2 comma 1 del D.L. abbia natura soppressiva o sostitutiva si dovrebbe concludere nel senso che le proroghe e i rinnovi sarebbero soggetti al regime intertemporale previsto dalla L. n. 96 cit. e quindi sarebbero soggette, fino al 31/10/2018, alla disciplina vigente fino al 14/07/2017.

Se invece si ritenga che l’emendamento della L. n. 96 cit. abbia natura modificativa le proroghe e i rinnovi conclusi tra il 14/07/2018 e il 12/08/2018 resterebbero fuori dal campo di applicazione della L. n. 96 e, conseguentemente, dovrebbero essere disciplinati dalle regole stabilite dal D.L. n. 87 cit. fino all’11/07/2018. I rinnovi e le proroghe conclusi successivamente all’11/08/2018 sarebbero invece regolati dal regime transitorio nel senso testé descritto (applicazione delle regole vigenti fino al 14/07/2018).

Un secondo orientamento ritiene che l'emendamento al decreto-legge contenuto nella legge di conversione non costituisca che "normale esercizio della funzione legislativa", e quindi non possa che avere efficacia ex nunc. Tale indirizzo risulta recentemente applicato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha osservato che “se la legge non dispone altrimenti, le innovazioni, specie aggiuntive, a un decreto legge introdotte da una legge di conversione spiegano efficacia solo dall’entrata in vigore della stessa legge di conversione (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-12-2015, n. 5711). Secondo tale tesi, poiché la L. n. 96 cit. nulla dispone in merito alla tempo di efficacia dell’emendamento introdotto, tutte le proroghe e i rinnovi conclusi tra il 14/07/2018 e l’11/08/2018 sarebbero soggetti alle regole previste dal D.L. n. 87 cit. Resterebbero soggetti al regime transitorio solo le proroghe e i rinnovi conclusi dal 12/08/2018.

Altro orientamento evidenzia la valenza retroattiva della Legge di conversione e la sua attitudine a sanare eventuali vizi del decreto convertito (Corte Cost., 13.10.2000, n. 419). Secondo tale indirizzo l’art. 15 comma 5 della L. n. 400/88 del 1988 nel disporre che “le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione sono efficaci dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente” starebbe a significare che salva espressa diversa previsione, tutti gli emendamenti approvati in sede di conversione, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa legge, e non più dopo il decorso dell'ordinaria vacatio legis. Corollario di tale costrutto sarebbe che “le norme del decreto legge non convertito o escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o sostitutivi contenuti nella legge di conversione sono da ritenersi, anche per il passato, irreversibilmente inesistenti, a meno che la loro soppressione non sia soltanto formale, restando identica la "regula juris" nel passaggio dal decreto legge alla legge di conversione” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 23-11-2017) 06-03-2018, n. 5158). Tale indirizzo pare armonizzarsi con un ulteriore filone ermeneutico per cui “la legge di conversione del decreto legge, mentre esplica "ex tunc" (e cioè fin dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo) i propri istituzionali effetti convalidativi delle norme del decreto stesso che non siano state modificate, è dotata rispetto agli emendamenti eventualmente introdotti di una duplice valenza, poiché da un lato converte il precedente decreto e dall'altro, contestualmente introduce nell'ordinamento nuove disposizioni” (Corte di Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9545 del 4-11-1996). In sostanza secondo tale prospettiva tutte le proroghe e i rinnovi relativi a un contratto concluso successivamente al 14/07/2018, resterebbero disciplinate dalla L. n. 96 cit. e quindi in adesione a quanto sopra esposto, sarebbero soggette, fino al 31/10/2018, alla disciplina antecedente al 14/07/2018.
Si è consapevoli di aver affaticato il lettore e si chiede venia per questo. Al contempo si resta in attesa di in un intervento chiarificatore dell’organo di vigilanza.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale

 

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