Imposizione fiscale delle somme di cessazione del dipendente residente in Svizzera

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Imposizione fiscale delle somme di cessazione del dipendente residente in Svizzera

Gli emolumenti di cessazione del rapporto di lavoro corrisposti da una società italiana ad un dipendente assunto in Italia e residente in Svizzera, che in quest'ultimo Stato svolge l'attività lavorativa ancorché in regime di distacco internazionale, sono soggetti ad imposizione fiscale ai sensi dell'art. 15 del Trattato Italia - Svizzera in materia di lavoro subordinato.

Nel caso sottoposto all'Amministrazione Finanziaria, la società istante chiede di conoscere il trattamento fiscale applicabile ad un dipendente assunto in Italia nel 2013 e che, a partire dal 1° agosto 2014 e fino al 1° ottobre 2019, ha svolto la propria attività lavorativa in regime di distacco internazionale presso la propria consociata svizzera facendo, altresì, presente che il dipendente non è fiscalmente residente in Italia avendo stabilito, unitamente alla famiglia, il proprio domicilio e la propria residenza, ai sensi del codice civile, in Svizzera.

Secondo la ricostruzione giuridica dell'Agenzia, pur prevedendo l'art. 23, comma 2, lett. a), TUIR, la totale imponibilità in Italia, in ragione della presunzione assoluta di riconduzione delle indennità di cessazione del rapporto di lavoro corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le somme spettanti a titolo di cessazione del rapporto di lavoro e l'eventuale incentivo all'esodo corrisposto sono riconducibili alla sfera di operatività dell'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Confederazione svizzera, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.

In particolare, ai sensi del sopracitato art. 15 "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".

In definitiva, considerato che il dipendente risiede in Svizzera dal 2012 e che per il primo periodo del rapporto di lavoro ha prestato attività lavorativa in Italia:

  • la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR, di incentivo all'esodo e di corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza, riferibili al periodo dal 2013 al 31 luglio 2014 è assoggettato a tassazione concorrente di entrambi gli stati, fermo restando la possibilità di eliminazione della doppia imposizione, su istanza d'esenzione del lavoratore in Svizzera ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Convenzione;
  • la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR, di incentivo all'esodo e di corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza, riferibili al periodo successivo - sino ad ottobre 2019 - è soggetta ad esclusiva tassazione Svizzera.
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