Inail: cosa cambia con l'accordo tra Italia e Moldavia in tema di sicurezza sociale

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Inail: cosa cambia con l'accordo tra Italia e Moldavia in tema di sicurezza sociale

Con la circolare n. 9 dell’11 aprile 2024, l’Inail fornisce le indicazioni in merito all’Accordo sottoscritto a Roma in data 18 giugno 2021 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova avente la finalità di regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

I due Paesi si impegnano ad:

  • assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità;
  • la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.

L’Accordo - entrato in vigore il 1° dicembre 2023 - consente alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova.

Campo di applicazione

L’accordo si concentra sulle seguenti prestazioni:

  • di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps;
  • le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'Inail.

NOTA BENE: Per la Repubblica di Moldova, l’Accordo si applica alla pensione per limite d'età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti.

 Diversamente, restano escluse dal campo di applicazione:

  • per l'Italia - l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia;
  • per la Moldova - le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.

Per quanto riguarda l’esportabilità delle prestazioni, l’Inail eroga ai lavoratori aventi diritto le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattie professionali, senza limitazioni e restrizioni.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate all’Inail per il tramite dell’istituzione competente moldava.

Diversamente, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all'istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell'Inail, che provvederanno a trasmetterle senza indugio alla CNAS, unitamente ai documenti allegati.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi relativi alle prestazioni moldave relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle Strutture territoriali Inail dovranno essere tempestivamente trasferiti all’istituzione moldava competente (CNAS).

I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova in merito alle prestazioni italiane possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche all’istituzione competente moldava (CNAS), che procederà senza indugio a trasmettere all’Inail la documentazione.

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