Incompatibilità tra collaboratore del mediatore creditizio e commercialista: chiarimenti

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Incompatibilità tra collaboratore del mediatore creditizio e commercialista: chiarimenti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 12/2025 pubblicato il 15 aprile 2025, ha chiarito che l’attività di collaboratore del mediatore creditizio è incompatibile con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Il quesito dell’Ordine di Cosenza

Il chiarimento trae origine da un quesito formulato dall’Ordine di Cosenza, che ha chiesto se un iscritto all’Albo potesse assumere il ruolo di collaboratore del mediatore creditizio, previa frequentazione di un corso specifico, evidenziando come tale figura non sia soggetta al principio di esclusività degli articoli 128-quater e 128-sexies del Testo Unico Bancario (TUB), a differenza del mediatore o dell’agente in attività finanziaria.

La posizione del CNDCEC

Il CNDCEC ha ribadito che:

  • ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, la professione di commercialista o esperto contabile è incompatibile con qualsiasi forma di attività di mediazione creditizia, anche se non prevalente né abituale;
  • questa incompatibilità si estende anche a tutte le attività ausiliarie della mediazione creditizia;
  • l’attività del collaboratore del mediatore creditizio rientra tra le attività ausiliarie, in quanto consiste nel mettere in contatto potenziali clienti con la società di mediazione creditizia per cui opera (art. 128-novies del TUB).

Inoltre, il collaboratore:

  • Non può operare per più soggetti iscritti all’Albo dei Mediatori Creditizi.
  • Deve superare una prova valutativa definita dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).
  • È legato da un contratto di agenzia con il mediatore creditizio.

Le FAQ dell’OAM e i limiti ordinistici

Il tema della compatibilità tra la professione di Dottore Commercialista e il ruolo di collaboratore di mediatore creditizio è stato trattato nelle FAQ ufficiali pubblicate sul sito dell'OAM (Organismo Agenti e Mediatori).

  1. FAQ n. 679 – Esclusione dell'incompatibilità: L'OAM ha dichiarato che il collaboratore di mediatore creditizio non è vincolato al rispetto del principio di esclusività previsto per l’agente in attività finanziaria e per il mediatore creditizio (artt. 128-quater e 128-sexies del Testo Unico Bancario - TUB). A differenza di queste due figure, il collaboratore non è soggetto alle stesse restrizioni e, pertanto, non vi è incompatibilità tra il suo ruolo e altre attività professionali, tra cui quella di commercialista.
  2. FAQ n. 443 – Possibilità di svolgere ulteriori attività professionali: In una FAQ precedente, l'OAM ha precisato che il collaboratore del mediatore creditizio può esercitare simultaneamente altre attività professionali, a condizione che tali attività non siano incompatibili con la mediazione creditizia o con le normative di altri settori professionali. Ciò implica che, se una norma di un altro ordinamento professionale prevede incompatibilità, quella norma prevale, anche se il TUB non impone l'esclusività per il collaboratore. Questo principio si riflette anche nel D.Lgs. 139/2005, che regola la professione di commercialista.
NOTA BENE: Quindi, anche se il TUB non impone l’esclusività per il collaboratore del mediatore, l’incompatibilità discende direttamente dalla normativa ordinistica, ovvero dal D.Lgs. 139/2005 che disciplina la professione di commercialista.

Giurisprudenza e obblighi previdenziali

A sostegno della natura imprenditoriale dell’attività di collaboratore, il CNDCEC richiama:

  • Il parere del Ministero del Lavoro (interpello n. 11/2014) e la sentenza n. 2698/2015 del TAR Lazio, secondo cui i collaboratori sono tenuti all’iscrizione presso l’ENASARCO, configurandosi come agenti di commercio.
  • Il riferimento contrattuale è l’art. 1742 del Codice Civile, che disciplina il contratto di agenzia.

Il fatto che il collaboratore sia tenuto a tale iscrizione e risponda a un modello contrattuale di tipo imprenditoriale conferma l’incompatibilità con l’attività libero-professionale ordinata.

Conclusione dei commercialisti

Pertanto, il Consiglio nazionale ha chiarito con il Pronto Ordini n. 12/2025, che l’attività di collaboratore del mediatore creditizio è riconducibile ad attività d’impresa ed è ausiliaria alla mediazione creditizia, pertanto incompatibile con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 139/2005.

Questa presa di posizione ha ricadute importanti per gli iscritti all’Albo che valutano incarichi nell’ambito creditizio. Pur se formalmente distinti dal mediatore vero e proprio, i collaboratori sono soggetti a un regime giuridico e previdenziale che ne esclude la compatibilità con l’esercizio della libera professione ordinata.

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