Infortunio in itinere l'infarto collegato al viaggio di lavoro

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Infortunio in itinere l'infarto collegato al viaggio di lavoro

Lavoratore deceduto durante il viaggio di lavoro? E' infortunio in itinere se c'è nesso di causalità. Sì alla rendita ai superstiti in favore degli eredi.

Ribaltata, dalla Cassazione, la decisione di merito con cui la Corte d'appello aveva rigettato la domanda promossa dagli eredi di un lavoratore, volta ad ottenere la rendita INAIL in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del Dpr n. 1124/1965.

Il de cuius era morto d'infarto durante un viaggio di lavoro, in una situazione di forte stress lavorativo, determinatasi a seguito della cancellazione di un volo aereo per maltempo che lo aveva costretto ad una lunga attesa in aeroporto, ad un pernottamento di fortuna in un albergo e a un successivo viaggio in treno di oltre 700 Km per raggiungere il luogo dove aveva poi partecipato ad una importante riunione, con un periodo di veglia di quasi 24 ore consecutive.

La Corte di gravame aveva escluso che la morte fosse collegata alla prestazione lavorativa in sé, ritenendola invece collegata alla esposizione ad un rischio generico cui possono essere esposti, in modo indifferenziato, tutti coloro che viaggiano in aereo.

Secondo la Corte territoriale, l'infarto non poteva dirsi in rapporto di derivazione eziologica con l'attività di lavoro.

Gli eredi, ciò posto, si erano rivolti alla Suprema corte, censurando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito.

Infarto da stress è infortunio sul lavoro

Con sentenza n. 5814 del 22 febbraio 2022, la Sezione Lavoro della Cassazione ha accolto il loro ricorso, ritenendo errata la decisione impugnata, laddove affermava che il rischio del lavoratore - integrato in concreto dalla cancellazione del volo e dagli eventi che ne erano susseguiti, con conseguente riduzione delle pause di riposo fisiologico - fosse estraneo all'attività lavorativa.

Secondo gli Ermellini, infatti, la sussistenza di un rapporto finalistico tra il cosiddetto "percorso normale" e l'attività di lavoro, sarebbe di per sé sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica.

La situazione oggetto di giudizio andava pertanto attratta, a pieno titolo, nella nozione di infortunio in itinere.

L'infarto - ha spiegato la Corte - configura infortunio in itinere sul lavoro quando è eziologicamente collegato a un fattore lavorativo. Tale connessione non è peraltro esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, sussistendo anche nel concorso di altre cause, ove pure queste abbiano origine diversa e interna.

Con orientamento costante, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose, giustificando il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio.

In base alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - si legge, ancora, nella decisione - laddove si discuta di infarto del miocardio occorso in occasione della prestazione lavorativa, anche lo stress psicologico e ambientale può integrare la causa violenta idonea a determinare, con azione rapida e intensa, la lesione.  

La Corte territoriale, in definitiva, non aveva fatto corretta applicazione delle regole e dei principi di diritto che governano la materia, incorrendo, così, negli errori di diritto denunciati dai ricorrenti.

Prova del nesso eziologico: importanza della CTU

Per questo, la decisione impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d'appello che, in diversa composizione, dovrà procedere al nuovo esame della fattispecie, facendo corretta applicazione dei principi richiamati, rimeditando anche sulla scelta di ammettere o meno la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dai ricorrenti.

Sul punto, la Cassazione ha spiegato che il mancato espletamento di una Ctu medico legale, a fronte di una domanda di parte avanzata in tal senso, può costituire una grave carenza nell'accertamento dei fatti, se gli elementi rilevanti ai fini del decidere richiedano - come nella specie - informazioni tecniche, quali sono i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali.

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