Infortunio sul lavoro: cosa devono fare datore di lavoro e lavoratore

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Infortunio sul lavoro: cosa devono fare datore di lavoro e lavoratore

Un infortunio sul lavoro, oltre alle inevitabili ripercussioni personali e le complicazioni di natura organizzativa, comporta lo svolgimento di una serie di adempimenti formali sia per il lavoratore sia per l’azienda.

Ripercorriamoli di seguito rimarcando, in premessa, che il loro mancato assolvimento determina l’applicazione di pesanti sanzioni per il datore di lavoro inadempiente e la perdita del diritto all’indennità INAIL per il lavoratore infortunato.

NOTA BENE: L’analisi che segue tiene conto della disciplina prevista per i lavoratori rientranti nell’assicurazione obbligatoria INAIL per il settore “Industria”.

Comunicazione del lavoratore

Il procedimento amministrativo si avvia con la comunicazione di infortunio da parte del lavoratore e l’inoltro del certificato medico effettuato direttamente dal medico a cui si è rivolto il lavoratore.

Il lavoratore infatti, una volta occorso l’infortunio sul lavoro, anche se in itinere e a prescindere dalla sua entità e dalla prognosi, è tenuto ad avvisare immediatamente (o far avvisare, se impossibilitato a farlo personalmente) il datore di lavoro. A tali fini il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato.

Per il certificato medico, il lavoratore può rivolgersi al medico dell’azienda o al medico del Pronto soccorso nell’ospedale più vicino, ovvero al proprio medico curante. Il medico che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato rilascia il certificato medico di infortunio sul lavoro e lo trasmette, esclusivamente per via telematica, all’INAIL (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

I dati del certificato di infortunio trasmesso all'INAIL sono successivamente  resi disponibili telematicamente dall’Istituto assicuratore ai datori di lavoro o agli altri soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio in modalità telematica.

ATTENZIONE: Il medico abilitato può inoltrare all’INAIL i certificati di infortunio sul lavoro con il servizio applicativo "Certificati medici di infortunio".

Adempimenti del datore di lavoro

Denuncia di infortunio

Al datore di lavoro spetta presentare la denuncia all’INAIL per tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico devono indicare le generalità del lavoratore il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia dell'infortunio va presentata, esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’INAIL, entro 2 giorni dal giorno in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria a cui si è rivolto il lavoratore e competente al rilascio.

Più nel dettaglio, l'INAIL (circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021) fa decorrere il termine di 2 giorni per la presentazione della denuncia di infortunio dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo.

NOTA BENE: Nei casi di lavoro settimanale articolato su 5 giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro 3 giorni da quello dell’infortunio e per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall'infortunio.

ATTENZIONE: Non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio in caso di assenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della Sede Inail.

Comunicazione di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni è prevista anche una comunicazione di infortunio da effettuarsi entro 48 ore al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) tramite l’INAIL.

Si tratta di una comunicazione è valida  a fini statistici e informativi.

Cosa fa l’INAIL

L’Inail, ricevuto il certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e/o la denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro ovvero su segnalazione del lavoratore, istruisce il caso di infortunio laddove emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio avvenuto in occasione di lavoro.

Se l’Istituto accerta che il datore di lavoro non ha avuto notizia dell’infortunio e non è a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di 2 giorni per la denuncia di infortunio decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla Sede competente.

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