Inps. Istruzioni operative per l’incentivo per la stabilizzazione dei lavoratori in ASpI

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L’Inps, con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, fornisce le istruzioni operative riguardanti l’applicazione dell’incentivo previsto dal DL n. 76/2013 per la ricollocazione lavorativa dei soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASpi.

Si ricorda che tale incentivo è stato introdotto nel nostro ordinamento grazie alla novità che il citato “decreto occupazione” ha apportato alla Legge n. 92/2012 con l’aggiunta del comma 10-bis all’articolo 2, che appunto prevede per il datore di lavoro, che senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell’Aspi, per ogni mensilità corrisposta ala lavoratore, un contributo mensile da corrispondere a chi assume, pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione.

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro comprese le Cooperative che instaurano con i soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Ora la circolare n. 175 spiega, dal punto di vista operativo, cosa i datori di lavoro devono fare per accedere al beneficio.

In primo luogo, il beneficio è subordinato al rispetto della disciplina sugli aiuti "de minimis", per cui è necessario inviare all’Inps una apposita dichiarazione in cui si attesti che nell'anno d'assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis" stabiliti dai vari regolamenti di settore.

La dichiarazione deve contenere la quantificazione degli incentivi “de minimi” già fruiti e l’importo dell’agevolazione concedibile non deve superare i diversi limiti massimi previsti, su un periodi di 3 anni. A tal fine occorre determinare correttamente il triennio di riferimento che è considerato “mobile”.

Il tempo per l’invio della suddetta dichiarazione deve essere il più breve possibile dal momento dell’assunzione/trasformazione del lavoratore.

È, poi, necessario che il datore di lavoro trasmetta all’Inps anche specifica dichiarazione di responsabilità circa l’assolvimento dei propri obblighi contributivi.

La sede a cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla sua definizione. Dopo le dovute verifiche, la sede provvederà a comunicare l'avvenuto riconoscimento del beneficio, attribuendo alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione "8D".
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