Inps. Specificazioni sulla “mini-ASpI 2012”

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Dal 1° gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e al suo posto verrà corrisposta la cosiddetta mini-ASpI, come deciso dalla riforma del lavoro Fornero. Per evitare periodi di mancata copertura per i lavoratori, l’Inps ha elaborato una disciplina di raccordo.

Nel messaggio 20774 del 17 dicembre 2012, si stabilisce che per quanti hanno maturato i requisiti previsti dalla norma, è previsto l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Relativamente al meccanismo di assorbimento, è poi specificato che la disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Ne deriva che tale indennità di disoccupazione per rimanere distinta dall'indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, viene denominata "mini-ASpI 2012". Tale denominazione sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale.

Per vedersi riconosciuta tale prestazione è necessario che risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale),  indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI, ossia pari al 75% della retribuzione di riferimento, e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’anno 2012, nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.

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