Integrative, il nuovo ravvedimento è più conveniente

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Integrative, il nuovo ravvedimento è più conveniente

Per mettersi in regola e fruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso - nuova lettera a-bis) dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 - per i casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione c'è tempo fino al 29 dicembre 2015.

Lo ricorda un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2015, che fornisce spiegazioni anche sulle ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata) e di dichiarazione tardiva, nei casi di omessa presentazione.

Rettificare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata

Ecco un importante chiarimento del comunicato del 18 dicembre 2015: la dichiarazione infedele sanata con l'integrativa nei 90 giorni non è più considerata tardiva ma è equiparata ad una dichiarazione inesatta.

Il ravvedimento vede ridotto a un nono la sanzione di 258 euro, che diventa di 28 euro (salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria).

Se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve:

  • versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario,

  • versare la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo le misure previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Sanare l’omessa presentazione

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione, per sanare devono ricorrere al ravvedimento operoso entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la dichiarazione si considera omessa).

In tal caso il contribuente deve:

  • presentare la dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro, ridotta a un decimo, ai sensi della lettera c);

  • se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario;

  • versare la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

 

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