Intelligenza artificiale: cosa cambia su competenza e diritto d’autore
Pubblicato il 13 ottobre 2025
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La Legge n. 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale introduce, accanto agli interventi in materia penale e a disposizioni di rilievo per professionisti e imprese coinvolti nei processi di sviluppo e utilizzo di tali tecnologie, anche due modifiche di rilievo nel rapporto tra diritto e IA:
- da un lato, l’individuazione del giudice competente per le controversie di natura tecnica o di responsabilità connesse ai sistemi di intelligenza artificiale;
- dall’altro, la definizione dei criteri di titolarità e di utilizzo delle opere create con l’ausilio di strumenti di IA, nell’ambito della disciplina del diritto d’autore.
Le modifiche sono contenute negli articoli 17 e 25 della Legge.
Si tratta di un adeguamento normativo volto a chiarire le regole applicabili sia sul piano processuale sia su quello sostanziale, in coerenza con il quadro europeo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act e dalla Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato digitale.
Intelligenza artificiale: novità su competenza dei tribunali e tutela delle opere
Competenza del tribunale per le controversie sull’intelligenza artificiale (articolo 17)
L’articolo 17, in primo luogo, modifica l’articolo 9 del Codice di procedura civile, attribuendo al tribunale la competenza esclusiva per le cause che riguardano il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
La norma integra il secondo comma dell’articolo 9, che già elenca le materie di competenza esclusiva del tribunale (tra cui imposte e tasse, stato e capacità delle persone, querela di falso ed esecuzione forzata).
Finalità della modifica
La disposizione mira a:
- escludere la competenza del giudice di pace per le controversie relative ai sistemi di IA, indipendentemente dal valore economico della causa;
- garantire la trattazione di tali procedimenti da parte di giudici con maggiore competenza tecnica e giuridica;
- favorire una interpretazione uniforme delle questioni legate alla responsabilità, al funzionamento e alla conformità dei sistemi di IA.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i procedimenti relativi a:
- danni causati da errori o malfunzionamenti di sistemi di IA;
- contestazioni su decisioni automatizzate o algoritmiche;
- controversie su conformità e sicurezza dei sistemi rispetto alla normativa europea.
L’intervento riconosce la specificità di tali controversie e la necessità di una sede giudiziaria idonea a trattarle con adeguata competenza tecnica.
Tutela del diritto d’autore e opere generate con l’ausilio dell’IA (articolo 25)
L’articolo 25 introduce invece modifiche alla Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), al fine di chiarire la portata della tutela del diritto d’autore in presenza di opere create con strumenti di intelligenza artificiale.
Precisazione sull’origine umana dell’opera
Viene modificato l’articolo 1, primo comma, della legge sul diritto d’autore, specificando che:
- la protezione riguarda le opere dell’ingegno umano di carattere creativo;
- la tutela si estende anche alle opere realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, purché rappresentino il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
La norma ribadisce che solo la persona fisica può essere considerata autore, ma ammette la protezione delle opere realizzate mediante strumenti di IA, quando l’apporto umano sia determinante nel processo creativo.
Nuovo articolo 70-septies: estrazione di testo e dati
La seconda modifica, introdotta con la lettera b), inserisce nella legge n. 633/1941 il nuovo articolo 70-septies, che disciplina l’uso di opere e materiali protetti ai fini dell’estrazione di testo e dati (text and data mining) per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, anche generativa.
La disposizione prevede che tali attività siano consentite:
- solo su opere o materiali a cui si ha legittimamente accesso;
- nel rispetto delle disposizioni già contenute negli articoli 70-ter e 70-quater, che regolano le eccezioni per finalità di ricerca e per altri usi non riservati dai titolari dei diritti.
Il riferimento alla Convenzione di Berna del 1886, ratificata con Legge n. 399 del 1978, assicura la coerenza con i principi internazionali di tutela, in particolare il trattamento nazionale e la protezione automatica delle opere.
Le novità, in breve
Ambito | Riferimento normativo | Contenuto della novità | Effetti pratici |
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Giustizia e processo civile | Art. 17 – Modifica dell’art. 9 c.p.c. | Introduzione della competenza esclusiva del tribunale per le cause che riguardano il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. |
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Diritto d’autore | Art. 25, lett. a) – Modifica dell’art. 1, L. 633/1941 | Precisato che le opere dell’ingegno devono essere di origine umana, ma la tutela si estende anche a opere create con l’ausilio di IA, se risultato del lavoro intellettuale dell’autore. |
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Uso delle opere per l’addestramento dei modelli di IA | Art. 25, lett. b) – Inserimento dell’art. 70-septies, L. 633/1941 | Disciplina l’estrazione di testo e dati (text and data mining) tramite sistemi di IA, anche generativa, su opere accessibili legittimamente, nel rispetto degli artt. 70-ter e 70-quater. |
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Coordinamento internazionale ed europeo | Convenzione di Berna – Direttiva (UE) 2019/790 – Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) | Allineamento con i principi europei e internazionali su diritto d’autore, trasparenza dei dati e responsabilità nell’uso dell’IA. |
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