Interposizione reale: può essere elusione

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Interposizione reale: può essere elusione

Ex articolo 37, terzo comma, Dpr 600/73, se risulta che il contribuente ha di fatto percepito gli introiti, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, devono essere imputati allo stesso i redditi formalmente attribuiti a un soggetto interposto.

Non rileva se si tratti di interposizione fittizia o reale

In sintesi:

  • l'interposizione fittizia non richiede affatto l'inesistenza del soggetto interposto;
  • l'articolo citato si riferisce a qualsiasi ipotesi di interposizione anche a quella reale.

Dunque, si tratta di elusione fiscale anche nel caso in cui la società interposta esista e le operazioni, oggetto di verifica, siano realmente avvenute, ma poste in essere per aggirare l’applicazione della normativa fiscale sfavorevole.

A stabilirlo, dando ragione al Fisco, la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 11937 del 10 giugno 2016.

 

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