Ipoteca illegittima No responsabilità aggravata

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Ipoteca illegittima No responsabilità aggravata

Niente ristoro per il contribuente per responsabilità processuale aggravata di Equitalia, nell’ambito della causa instaurata ai fini della declaratoria di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria disposta dall’ente riscossore.

La Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, in primo e in secondo grado, nel dare atto dell’avvenuta cancellazione di un’ipoteca illegittimamente disposta da Equitalia, avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere, rigettando, contestualmente, la domanda di risarcimento avanzata dal contribuente in considerazione del danno patrimoniale subito e dei danni da responsabilità aggravata ex articolo 96 del Codice di procedura civile, per aver agito, l’ente riscossore, senza la normale prudenza che sarebbe occorsa.

Responsabilità aquiliana

La Suprema Corte, in particolare – ordinanza n. 23367 del 16 novembre 2016 - ha respinto la doglianza del ricorrente per quel che concerne la statuizione con cui era stata ritenuta come “non proposta” l’azione generale per responsabilità aquiliana, rivolta al preteso ristoro del danno patrimoniale, individuato dal contribuente nelle spese giudiziali sostenute in altri giudizi, tributari ed amministrativi, per far valere le proprie ragioni contro l’amministrazione finanziaria e l’agente di riscossione.

I giudici di legittimità, in detto contesto, hanno sottolineato come fosse corretta l’affermazione della Corte d’appello circa la non configurabilità di un danno patrimoniale risarcibile.

Era stato evidenziato, infatti, che la pretesa in oggetto, in quanto collegata alla correttezza e congruità dell’iniziativa giudiziaria assunta dall’opponente, e in quanto già oggetto di valutazione in sede propria, non potesse essere riesaminata in diverso ambito, quale oggetto di autonoma azione di risarcimento danni.

Responsabilità aggravata

Secondo la Suprema corte, inoltre, per quel che riguardava la domanda di danni per responsabilità aggravata, la stessa era stata correttamente ascritta alla domanda principale, ossia quella sulla illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, con richiesta di relativa cancellazione.

Era quindi corretta, anche sul punto, la decisione di mancato accoglimento posto che l’articolo 96 c.p.c. – si legge nel testo della decisione - riguarda ipotesi tipiche, come l’ipoteca giudiziale, mentre l’ipoteca ex articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973 non è riconducibile a quest'ultima fattispecie.

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