ISMEA: nuovi criteri per il rinvio delle rate dal 1° luglio 2025
Pubblicato il 03 luglio 2025
In questo articolo:
- Eventi ammissibili per la richiesta
- Requisiti necessari per l’istruttoria
- Estensione del Rinvio in Caso di Estirpazioni e Abbattimenti
- Rinviabilità in Caso di Provvedimenti Giudiziari
- Restrizioni Temporali sul Rinvio
- Limitazioni per le aziende con premio di primo insediamento
- Massimo numero di rinvii e clausola straordinaria
- Mancato rispetto del piano di rateizzazione
- Opzioni per la ristrutturazione del piano di ammortamento
- Misure complementari per favorire la regolarizzazione
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ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ha approvato i nuovi criteri per la concessione del rinvio delle rate che saranno applicabili a partire dal 1° luglio 2025.
In particolare, gli aggiornamenti introdotti riguardano:
- il procedimento operativo,
- i criteri di ammissibilità,
- le opzioni per la ridefinizione del piano di ammortamento.
L’obiettivo è quello di garantire maggiore adattabilità alle aziende agricole che si trovano in condizioni di difficoltà a seguito di eventi naturali estremi o altre situazioni gravi.
Tali criteri riguardano i vari strumenti di intervento previsti dall’Istituto, con esclusione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei Regimi di Aiuto a cui sono riconducibili le operazioni per le quali viene richiesto il rinvio.
Eventi ammissibili per la richiesta
Il documento approvato al Consiglio di Amministrazione il 21 maggio 2025 dispone che l’accesso alla possibilità di posticipare il pagamento delle rate è previsto solo in presenza di una delle seguenti circostanze documentate:
- fenomeni atmosferici eccezionali che causano uno stato di calamità o situazioni sanitarie (fitopatie o epizoozie) che colpiscono le aziende agricole;
- gravi disastri naturali come terremoti, maremoti o simili, che comportano la dichiarazione dello stato di emergenza;
- diffusione di malattie vegetali o animali che impongano l’eliminazione forzata di colture o capi di bestiame colpiti da parassiti;
- situazioni di usura o estorsione, per le quali, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7-bis della legge n. 44/1999, sia stato emesso un provvedimento che preveda la sospensione di obblighi amministrativi o di pagamenti rateali su mutui.
Il beneficiario del finanziamento, o un suo rappresentante formalmente delegato, potrà inoltrare la domanda utilizzando la modulistica ISMEA reperibile sul sito ufficiale allegando obbligatoriamente il documento che certifica una delle condizioni elencate.
Requisiti necessari per l’istruttoria
Saranno esaminate solo le richieste che soddisfano i seguenti requisiti:
- le domande devono essere inoltrate da aziende che siano in regolare adempimento del piano di ammortamento, oppure prima della scadenza indicata nell’eventuale comunicazione di diffida extragiudiziale. Una volta decorso tale termine, il rinvio potrà essere concesso soltanto se sarà versata almeno la metà dell’importo della morosità maturata;
- le aziende richiedenti non devono trovarsi in una situazione contrattuale compromessa, ossia non devono avere un arretrato superiore a due rate annuali o quattro semestrali, escluse quelle eventualmente rinviabili. In caso contrario, il saldo della parte eccedente sarà condizione indispensabile per accedere al beneficio.
Per i casi contemplati nei punti 1 e 2, la domanda di rinvio dovrà essere presentata entro un periodo massimo di dodici mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale o della Delibera Regionale che dichiari lo stato di calamità nel territorio in cui ha sede l’azienda agricola.
NOTA BENE: Saranno rinviabili esclusivamente le rate (annuali o semestrali) scadute nei 12 mesi successivi al manifestarsi dell’evento straordinario.
Estensione del Rinvio in Caso di Estirpazioni e Abbattimenti
Nel solo caso in cui l’interessato disponga di un provvedimento ufficiale che ordini l’estirpazione delle colture e l’abbattimento del bestiame, e siano quindi soddisfatte le condizioni previste al punto 3, ISMEA valuterà la possibilità di posticipare ulteriori annualità (fino a un massimo di due anni o quattro semestri), tenendo conto della gravità del danno subito e delle ripercussioni sulla redditività futura dell’azienda.
Rinviabilità in Caso di Provvedimenti Giudiziari
Per i soggetti che ricadono nelle situazioni previste al punto 4, la richiesta dovrà necessariamente includere il provvedimento giudiziario che sancisce la sospensione degli obblighi, e il rinvio potrà essere concesso secondo le disposizioni contenute nello stesso atto. Tuttavia, ISMEA si riserva la facoltà di stabilire termini e condizioni più favorevoli rispetto a quelli previsti, al fine di agevolare il ritorno alla regolarità da parte dell’impresa.
Restrizioni Temporali sul Rinvio
Nei tre anni conclusivi del piano di ammortamento, non è ammesso richiedere il rinvio delle rate. In tali circostanze, può comunque essere presentata una proposta di piano di rientro a breve termine, inviando una richiesta formale tramite PEC all’indirizzo ismea@pec.ismea.it.
Limitazioni per le aziende con premio di primo insediamento
Per quanto riguarda le aziende che hanno beneficiato di un premio di primo insediamento (con riferimento ai regimi XA 259/2009, SA 40395, SA 50598 o GT), non sarà possibile valutare alcuna richiesta di rinvio se, in presenza di scadenze superate, l’impresa non ha dato correttamente avvio o non ha portato a termine il piano aziendale previsto nel contratto di vendita con patto di riservato dominio.
Massimo numero di rinvii e clausola straordinaria
Durante l’intero periodo di ammortamento, il numero massimo di rinvii rate ammesso è pari a tre, inclusi quelli già concessi in passato, fatta eccezione per provvedimenti straordinari adottati da ISMEA in relazione a emergenze di carattere nazionale o in caso di sospensioni dovute a usura, estorsione o gravi fitopatie/epizoozie, se queste ultime causano una perdita superiore al 30% della produttività o redditività dell’azienda.
Mancato rispetto del piano di rateizzazione
Infine, qualora il rinvio venga approvato, l’eventuale mancato rispetto del piano di rateizzazione non comporta automaticamente la perdita del beneficio.
La risoluzione contrattuale potrà essere disposta solo nel caso in cui si verifichino nuovamente le condizioni contrattuali originarie di inadempienza.
Opzioni per la ristrutturazione del piano di ammortamento
Nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, quando possibile, il beneficiario può scegliere tra diverse soluzioni per ridefinire il proprio piano di ammortamento. Le modalità previste offrono margini di flessibilità utili ad adattare il piano alle esigenze aziendali, in seguito a eventi che giustifichino il rinvio delle rate.
Rinvio con rimodulazione del piano
Questa modalità consente:
- la sospensione temporanea del pagamento delle rate per cui si richiede il rinvio;
- la creazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante, calcolato sull’importo sospeso;
- il mantenimento delle scadenze in linea con quelle del piano originario;
- l’applicazione del medesimo tasso d’interesse previsto dal piano iniziale;
- una durata a scelta del beneficiario, fino a un massimo pari alla durata residua del finanziamento originario.
Rinvio con prolungamento della durata
Questa misura si applica esclusivamente ai finanziamenti la cui durata iniziale è inferiore al limite massimo previsto dal regime di riferimento (30 anni). Prevede:
- la sospensione delle rate oggetto di rinvio;
- l’aggiunta al debito residuo dell’importo delle rate sospese;
- l’elaborazione di un nuovo piano di ammortamento, con lo stesso tasso di interesse del piano principale;
- una nuova durata complessiva (originaria + proroga) che non superi i 30 anni totali.
In alternativa, si può richiedere l’estensione della durata del finanziamento di un numero di rate pari a quelle da rinviare, secondo quanto previsto dalla documentazione presentata.
Questa opzione può essere esercitata una sola volta durante il piano di ammortamento, escludendo eventuali interventi straordinari concessi da ISMEA. Include:
- la sospensione delle rate interessate dal rinvio;
- l’aumento del debito residuo corrispondente alle rate posticipate;
- la redazione di un nuovo piano che estende la durata complessiva del finanziamento. Il tasso applicabile sarà:
- quello del piano originario fino al termine massimo previsto per il regime;
- il tasso di mercato per l’eventuale periodo eccedente.
Misure complementari per favorire la regolarizzazione
Per facilitare il ritorno alla regolarità nei pagamenti, ISMEA può autorizzare, una sola volta e anche per le vendite rateali legate alla Banca delle Terre Agricole:
- la modifica della frequenza di pagamento (da semestrale ad annuale, o viceversa);
- l’adeguamento delle scadenze delle rate in base al ciclo produttivo dell’azienda agricola.
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