Istruzioni INPS: congedo COVID-19

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Istruzioni INPS: congedo COVID-19

L’INPS, con il messaggio n. 2764 del 9 luglio 2020, comunica nuovi aggiornamenti procedurali e le istruzioni operative relative a:

  • Conversioni/trasformazioni d'ufficio dei congedi parentali a pagamento diretto e dei prolungamenti di congedi parentali, in congedi COVID-19;
  • Compatibilità dei congedi COVID-19 con Bonus baby-sitting;
  • Riposi giornalieri per Legge n. 104/1992 per titolare e per assistenza a familiare disabile a pagamento diretto con periodo ricadente nei mesi di maggio e giugno 2020.

L’INPS, in relazione al primo punto, chiarisce che con il termine "conversione d'ufficio" si fa riferimento alle domande di congedi parentali presentate da lavoratori dipendenti prima del 29 marzo 2020 e ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020. Diversamente, con il termine "trasformazione d'ufficio" si fa riferimento alle domande di congedi parentali presentate da lavoratori iscritti alla gestione separata e da lavoratori autonomi presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 e ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.

Facendo seguito al messaggio INPS 21 maggio 2020, n. 002110, con la quale sono stati comunicati gli aggiornamenti degli applicativi "Gestione maternità" e "Gestione permessi Legge 104/1992" per la conversione/trasformazione automatica di congedi parentali in "Congedi Covid-19", l'Istituto previdenziale comunica agli operatori di sede le modalità di lavorazione in presenza di più domande per singolo lavoratore.

Per le domande di congedo parentale a pagamento diretto e per i prolungamenti di congedo parentale a pagamento diretto e a conguaglio presentati prima del 29 marzo 2020 è stata effettuata la conversione/trasformazione automatica, fino ad un massimo di 15 giorni. In presenza di più domande per un lavoratore gli operatori dovranno effettuare le conversioni/trasformazioni d'ufficio secondo un criterio cronologico dalle domande più risalenti a quelle più recenti. Nel caso la pratica sia stata convertita, verificare il numero di giorni oggetto di conversione ai fini del calcolo delle ulteriori giornate di congedo COVID-19 eventualmente da trasformare d'ufficio in presenza di ulteriore pratica non convertita, mentre, nel caso in cui la pratica selezionata non sia stata convertita è necessario valutare la presenza di requisiti per il congedo COVID-19 di giornate residue per nucleo familiare rispetto alle 30 giornate previste.

Per quanto riguarda la compatibilità dei congedi COVID-19 con il Bonus baby-sitting, l’INPS evidenzia che l'applicazione "Gestione Maternità" è stata aggiornata per segnalare e non bloccare la definizione di congedi covid-19 in presenza di richieste di bonus baby-sitting.

L’Istituto, infine, sottolinea, con riferimento ai riposi giornalieri di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, che l'art. 73, Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti: ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Si rammenta che, per tali pratiche, ricadenti in tutto o in parte nei mesi di maggio e giugno, sono state applicate le stesse regole attualmente previste per la coppia di mesi marzo e aprile, ed in particolare:

  • per il mese di marzo e aprile rimane valido il limite mensile massimo pari a 15 giorni ed il limite massimo di 18 giorni complessivi nei due mesi;
  • la coppia di mesi marzo-aprile COVID19 sarà trattata separatamente dalla coppia di mesi maggio-giugno COVID19, applicando per maggio-giugno gli stessi criteri di suddivisione, capienza per richiedente/nucleo familiare, cumuli e sovrapposizioni già previsti per la coppia marzo-aprile COVID19;
  • I giorni massimi richiedibili nel mese di maggio e i giorni massimi richiedibili nel mese di giugno sono pari a 15 giorni nel limite massimo di 18 giorni complessivi nei due mesi.
Allegati Anche in
  • Edotto.com - Edicola del 9 luglio 2020 - Da INPS istruzioni sul congedo per emergenza COVID-19 - Siliato

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