IVA e reverse charge nel settore orafo, chiarimenti
Pubblicato il 23 settembre 2025
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Con la consulenza giuridica n. 13 del 22 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) nel settore dei metalli preziosi, con particolare riguardo alle cessioni di manufatti auriferi destinati al comparto orafo.
Il documento chiarisce i confini del regime IVA speciale introdotto dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633/1972, alla luce delle modifiche normative del D.lgs. n. 211/2024 e delle definizioni contenute nel DPR n. 150/2002, fornendo indicazioni importanti per operatori e imprese della filiera.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate
L’istanza è stata presentata dall’Associazione Alfa, che ha chiesto se il reverse charge fosse applicabile anche a determinati manufatti in oro già dotati di forma compiuta, come mollette per orecchini, moschettoni, castoni, chiusure per bracciali o collane, maglie e anelli a molla.
Secondo l’Associazione, tali beni avrebbero dovuto essere considerati semilavorati, in quanto non immediatamente fruibili dal consumatore finale e destinati a successive lavorazioni (montaggio o incastonatura) per la realizzazione del gioiello finito.
Il quadro normativo di riferimento
Per rispondere alla domanda, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento a diverse norme già esistenti.
In particolare, ha ricordato che l’articolo 17 del DPR 633/1972 prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le cessioni di oro e per i semilavorati con un grado di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
Il DPR 150/2002, invece, spiega cosa si intende per semilavorati: si tratta di prodotti che, pur avendo una forma finita o semifinita, non hanno un utilizzo specifico e sono destinati a essere trasformati ulteriormente a livello industriale.
Successivamente, con il decreto legislativo 211/2024, questo regime è stato esteso anche ad alcune categorie di semilavorati in oro. Infine, l’Agenzia ha richiamato la risoluzione 161/E del 2005, che aveva già chiarito come alcuni componenti, come le montature per anelli o le chiusure per collane e bracciali, non possano essere considerati semilavorati ma veri e propri prodotti finiti. Per questo motivo, non rientrano nell’ambito del reverse charge.
La distinzione tra semilavorati e prodotti finiti
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la nozione di semilavorato si caratterizza per l’assenza di funzionalità autonoma del bene e per la necessità di un ulteriore processo di trasformazione industriale, come ad esempio:
- rottami di gioielli ceduti per fusione e affinazione;
- beni d’oro usati destinati alla trasformazione;
- polveri e paste contenenti oro, valutate per il contenuto aurifero.
Diversamente, i beni che hanno già completato un ciclo produttivo e non richiedono ulteriori trasformazioni, ma solo operazioni di montaggio o assemblaggio, rientrano nella categoria dei prodotti finiti.
La risposta dell’Agenzia
Con la consulenza giuridica n. 13/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente un punto molto importante: i manufatti come moschettoni, castoni, chiusure, mollette per orecchini o anelli a molla non possono essere considerati semilavorati. La motivazione è chiara: anche se questi elementi vengono poi assemblati o incastonati per diventare gioielli completi, l’attività di montaggio non equivale a una vera e propria trasformazione industriale del metallo. In altre parole, non siamo di fronte a materiali che devono subire un processo produttivo di fusione o lavorazione, ma a componenti già pronti e funzionali.
Di conseguenza, l’IVA su questi prodotti non può essere gestita con il meccanismo del reverse charge, ma deve essere applicata secondo le regole ordinarie.
Il messaggio dell’Agenzia è quindi netto: il reverse charge nel settore aurifero si applica soltanto ai semilavorati destinati a una trasformazione industriale vera e propria (come rottami, oro usato o paste aurifere), mentre resta escluso per i prodotti finiti, anche se destinati ad assemblaggi successivi.
Per gli operatori del settore orafo questo significa che diventa fondamentale saper distinguere bene tra semilavorati e prodotti finiti, perché da questa qualificazione dipende il corretto trattamento IVA delle operazioni.
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