Obbligo di comunicazione anche per l’oro destinato a lavorazione

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Obbligo di comunicazione anche per l’oro destinato a lavorazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante in materia di fiscalità dell’oro da investimento. In particolare, con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 27 giugno 2025, si spazia sull’interpretazione della definizione di “oro da investimento” così come modificata dal decreto legislativo n. 211/2024, estendendone l’ambito anche all’oro destinato a successiva lavorazione.

La novità principale riguarda il fatto che, pur trattandosi di oro che non è finalizzato alla conservazione del valore in senso stretto, bensì alla trasformazione per usi industriali, questo rientra comunque nel perimetro normativo dell’“oro da investimento” ai fini dell’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Tale obbligo – normalmente riferito alle operazioni aventi ad oggetto oro da investimento – si applica quindi anche nei casi in cui l’oro venga acquistato per essere successivamente lavorato.

Questo chiarimento impatta direttamente gli operatori del settore orafo e finanziario, chiamati ad adeguare le proprie procedure di compliance alle nuove indicazioni fornite dall’Amministrazione fiscale, anche in assenza dell’intento speculativo o conservativo tipico delle tradizionali operazioni in oro da investimento.

Oro da investimento: nuova definizione

Il decreto legislativo n. 211/2024 (attuativo del Reg. UE 2018/1672) ha ampliato la definizione di “oro da investimento” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 7/2000. Ora rientra nella definizione anche l’oro “destinato a successiva lavorazione”, e non più soltanto quello finalizzato alla riserva di valore.

Più precisamente, l’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 7/2000, nella nuova formulazione, definisce come “oro da investimento” anche:

  • i lingotti e le placchette di almeno 1 grammo e purezza pari o superiore a 995 millesimi;
  • le monete d’oro con purezza di almeno 900 millesimi, coniate dopo il 1800, con corso legale (presente o passato) e normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80% il valore dell’oro in esse contenuto.

Alla luce di ciò, l’Agenzia conferma che gli Operatori Professionali in Oro (OPO) sono tenuti a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 7, comma 6 del DPR 605/1973, anche per le operazioni che riguardano oro da investimento destinato a successiva lavorazione.

Fine della distinzione tra oro da investimento e oro a uso industriale

L’Agenzia richiama inoltre le proprie precedenti indicazioni del 2013, in cui si specificava che l’obbligo di trasmissione dei dati all’Anagrafe Tributaria si riferiva unicamente alle operazioni riguardanti oro da investimento (lettera a) della L. 7/2000), escludendo invece l’oro a uso industriale (lettera b), considerato materia prima per la produzione.

Tuttavia, con la nuova definizione normativa, questa distinzione non è più valida: anche se l’oro è destinato ad essere lavorato (e non a fungere da riserva), continua a rientrare nella categoria dell’oro da investimento e quindi soggetto all’obbligo comunicativo.

In conclusione, l’Agenzia ribadisce che il nuovo perimetro normativo impone la trasmissione dei dati all’Anagrafe Tributaria anche per l’oro da investimento che sarà successivamente trasformato, consolidando così una lettura ampia e più aderente agli obiettivi di trasparenza e tracciabilità finanziaria.

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