La fusione per incorporazione del datore di lavoro non esclude la reintegra

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E' stato accolto, con rinvio, dai giudici della Sezione lavoro della Cassazione – sentenza n. 19000 del 2 settembre 2010 – il ricorso presentato da un uomo, dipendente di una S.r.l., avverso la decisione con cui la Corte d'appello de L'Aquila, nonostante l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento dallo stesso subito nonché la condanna della datrice al risarcimento dei danni in suo favore, aveva statuito che, “pur potendosi applicare la tutela reale – in quanto la società datrice appellata non aveva provato di avere alle sue dipendenze meno di 15 lavoratori – non era possibile disporre la reintegra in quanto la società, nelle more del giudizio, aveva esaurito ogni sua attività”. In particolare, la società datrice era stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione. 

I giudici di legittimità, rilevando come “la fusione della società mediante incorporazione, di cui agli articoli 2501 e 2504bis e ss. c.c., non determina sempre l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria”, hanno ritenuto necessario un nuovo esame nel merito della vicenda rinviando gli atti alla Corte d'appello di Perugia.
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