L'Amministrazione finanziaria può integrare l'avviso già notificato

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Per la Cassazione – sentenza n. 4372 del 23 febbraio 2011 – è possibile che l'Amministrazione finanziaria, qualora abbia già notificato un avviso di accertamento e si accorga che l'atto è viziato o illegittimo, proceda ad annullarlo in via di autotutela, chiedendone la cessata materia del contendere in giudizio, e, poi, ad emetterne uno nuovo. L'importante – sottolinea la Corte – è che nel frattempo non si sia formato il giudicato e che non sia scaduto il termine per l'accertamento.

Secondo i giudici di legittimità, il presupposto del potere di accertamento integrativo è l'avviso di accertamento originariamente adottato, il quale “continua ad esistere e non viene sostituito dal nuovo avviso di accertamento”; quest'ultimo, a sua volta, “nella ricorrenza del presupposto della conoscenza di nuovi elementi da parte dell'ufficio, integra e modifica l'oggetto ed il contenuto del primitivo atto cooperando all'integrale determinazione progressiva dell'oggetto dell'imposta”. Ciascun atto conserva, comunque, una propria autonoma esistenza ed efficacia, anche sotto il profilo delle impugnazione.

Il nuovo avviso – conclude la Corte – si sostituisce al precedente atto di accertamento illegittimo “con innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell'atto”, quali i destinatari, l'oggetto nonché l'intero contenuto.
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