Lavoratori domestici, contributi sul mancato preavviso e sulle ferie non godute

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Lavoratori domestici, contributi sul mancato preavviso e sulle ferie non godute

L’Inps, con il messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021, facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti all’Istituto, fornisce chiarimenti in merito al versamento dei contributi riferiti ai periodi di mancato preavviso e ferie non godute per i lavoratori domestici.

A tal fine, l’Istituto, richiama la normativa di riferimento, tra cui il Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, rubricato “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro” e la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997,  precisando che la corresponsione delle somme a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso concorre alla formazione dell’imponibile previdenziale relativamente al periodo cui si riferiscono.

Diversamente, con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tenere presente quanto precisato dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria dell’8 settembre 2020, che vieta espressamente la monetizzazione delle ferie, ad eccezione dei giorni non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro, così come disposto dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, all’articolo 10, comma 2.

La natura retributiva della monetizzazione delle ferie non godute è rinvenibile, altresì, nella sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012 e nella successiva ordinanza n. 6189 del 26 marzo 2015 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con le quali i giudici hanno affermato la stretta correlazione di tale istituto al rapporto di lavoro, nonché l’irrinunciabilità di esse derivante dai principi Costituzionali.

Pertanto, le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dall’ultimo periodo lavorato ai fini previdenziali.

L’Istituto previdenziale, già con il messaggio n.13156 del 14 agosto 2013, aveva istituito nel “Portale dei Pagamenti” la funzione per la determinazione dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.

Il datore di lavoro, successivamente alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, dovrà, dunque, comunicare tramite il “Portale dei pagamenti - nella sezione “Lavoratori domestici” - i giorni di calendario di preavviso e le ore retribuite come ferie maturate e non godute insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e infine generare i due relativi Avvisi di pagamento online pagoPA”.

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