Lavoratori fragili e genitori di figli under 14: proroga dello smart working

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Lavoratori fragili e genitori di figli under 14: proroga dello smart working

Il disegno di legge n. 2685, di conversione in legge del decreto Aiuti-bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115), recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, prosegue il suo iter al Senato.

Concluso l'esame delle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), a cui sono state assegnate in sede referente lo scorso 10 agosto 2022, il provvedimento passa oggi, martedì 13 settembre, all'Assemblea per la discussione finale.

Il disegno di legge, nel testo modificato al Senato, proseguirà successivamente il suo iter alla Camera.

Tra gli emendamenti presentati si annovera anche la proroga dello smart working per lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di anni 14, emendamento oggetto di riformulazione in sede referente.

Vediamo cosa prevedono le nuove disposizioni.

Smart working per i lavoratori fragili

Viene in primo luogo prorogato al 31 dicembre 2022 il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.

L'emendamento prevede che il termine iniziale del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 sia sostituito dal nuovo termine del 31 dicembre 2022.

Pertanto, i lavoratori dipendenti fragili di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) potranno svolgere, fino al 31 dicembre 2022, di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sono fragili i lavoratori con riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, L. n. 104 del 1992) o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Smart working per i genitori lavoratori con almeno un figlio minore di anni 14

Prolungato anche il periodo di fruizione del diritto allo smart working per i genitori lavoratori con almeno un figlio minore di anni 14.

L'emendamento riformulato prevede che il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, punto 2, venga prorogato al 31 dicembre 2022.

Il punto 2 dell'allegato citato richiama l'articolo 90, commi 1 e 2, del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

Il comma 1, prima parte, riconosce ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Smart working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

Prevista la proroga, dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, anche per il diritto dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 di ricorrere al lavoro agile in assenza degli accordi individuali e nel rispetto degli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 (articolo 90, comma 1, seconda parte del decreto Rilancio, articolo 10, comma 2 e Allegato B, punto 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24).

I “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio” sono individuabili in ragione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (articolo 83 del decreto Rilancio).

Smart working con strumenti informatici del dipendente

In arrivo, infine, la proroga, dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per la disposizione che consente lo svolgimento dello smart working anche attraverso l’uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro (articolo 90, comma 2, del decreto Rilancio, articolo 10, comma 2 e Allegato B, punto 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24).

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