Lavoratori in mobilità. Sì ad un nuovo contratto a termine senza periodo di interruzione

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Il ministero del Lavoro risponde a un quesito del 5 ottobre 2012, offrendo un importante chiarimento riguardo alla riassunzione di uno stesso lavoratore, già titolare di un precedente contratto a termine.

Il Ministero ha, in merito, precisato che se un datore di lavoro intende riassumere lo stesso lavoratore cui aveva già fatto un precedente contratto a termine ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (che disciplina, appunto, le assunzioni agevolate per i lavoratori in mobilità), può farlo liberamente senza dover attendere l’intervallo minimo di sospensione di 60/90 giorni. 

Ciò in virtù del fatto che dalla disciplina del lavoro a termine (Dlgs n. 368/2001) devono essere esclusi quei contratti che sono stati stipulati proprio ai sensi del sopra citato articolo 8, comma 2, della Legge n. 223/1991.
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