Lavoratori in Paesi extracomunitari, premi Inail

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Lavoratori in Paesi extracomunitari, premi Inail

Dallo scorso 1° gennaio e fino al prossimo 31 dicembre, il calcolo dei premi Inail dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate con D.M. del 28 febbraio 2023.

Lo rende noto l’Inail, con circolare n. 13 del 30 marzo 2023.

Ambito di applicazione

La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (D.L. n. 317/87 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 398/87) è data dal pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto; tale normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è estesa anche ai lavoratori cittadini comunitari e a quelli extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Le retribuzioni convenzionali in oggetto si applicano quindi anche ai lavoratori subordinati operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Esclusioni

Restano peraltro escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello subordinato quali, ad esempio, le collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, per le quali il premio assicurativo è determinato sulla base dei compensi percepiti nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

Inoltre poiché, come detto, le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali, sono esclusi dall’ambito di applicazione:

  • i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
  • i seguenti Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera;
  • gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada, Capoverde, Isole del Canale, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

Applicazione delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in ventisei giornate solo in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è data dal raffronto tra la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e la sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, intendendosi con la dizione “retribuzione nazionale” il trattamento economico mensile previsto dal CCNL di categoria diviso per dodici, comprensivo di tutti gli emolumenti con esclusione dell’indennità estero.

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