Lavoratori stranieri: tempi ridotti e procedure di ingresso più snelle

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Il disegno di legge per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese – collegato alla legge di Bilancio – è stato approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 1184-Aed è ora all’esame della Camera.

Il testo, licenziato il 2 ottobre 2025 dalla Commissione Affari Costituzionali e approvato dal Senato, contiene, tra le altre novità, tre articoli di rilievo in materia di immigrazione e lavoro: l’articolo 4, l’articolo 20 e l’articolo 21.

Misure di semplificazione in materia di immigrazione

L’articolo 4 del DDL semplificazioni, inserito in sede referente e approvato dal Senato, introduce una serie di modifiche al Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure relative al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato destinati a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o ad apolidi.

Adeguamento dei requisiti sull’alloggio del lavoratore straniero

La prima modifica riguarda il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, che il lavoratore straniero deve sottoscrivere con il datore di lavoro entro 8 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale.

In tale contratto, il datore di lavoro deve garantire la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore.

La novella all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del Testo unico sull’immigrazione, cambia il riferimento normativo dei parametri minimi di idoneità dell’alloggio. Più in dettaglio, non si farà più riferimento ai requisiti previsti per l’edilizia residenziale pubblica, bensì a quelli del decreto ministeriale della sanità del 5 luglio 1975, che definisce i criteri minimi in materia di altezza, ventilazione e condizioni igienico-sanitarie degli ambienti abitativi.

Viene inoltre chiarito che tale obbligo di garanzia può essere sostituito dalle previsioni più specifiche introdotte dalla successiva lettera b) del medesimo articolo.

Documentazione sull’alloggio da presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione

La lettera b), comma 2, dell’articolo 22 del Testo unico sull’immigrazione stabilisce che il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, al momento della richiesta di nulla osta, deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione un’idonea documentazione sull’alloggio destinato al lavoratore straniero.

L’articolo 4 del DDL semplificazioni introduce semplificazioni per due casi specifici:

a) se l’alloggio consiste in dormitori stabili di cantieri temporanei o mobili, il datore può sostituire la documentazione con una autocertificazione che attesti il rispetto delle prescrizioni dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008, relativo alla sicurezza e salute nei cantieri (prescrizioni per la logistica di cantiere);

b) se l’alloggio è una struttura alberghiera o ricettiva, l’idoneità può essere attestata semplicemente indicando la denominazione della struttura ospitante, restando però ferme le responsabilità dei gestori in caso di violazioni della normativa di settore.

Questa previsione mira a semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese che impiegano lavoratori in cantieri o nel turismo, riducendo la necessità di certificazioni formali quando sono già presenti standard regolamentati di sicurezza o ospitalità.

Riduzione dei termini per il rilascio del nulla osta

L’articolo 4 riduce infine da 60 a 30 giorni il termine entro il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve pronunciarsi sulla richiesta di nulla osta al lavoro.

Tale riduzione si applica nei casi in cui il lavoratore straniero oggetto della richiesta abbia partecipato a programmi di formazione professionale o civico-linguistica organizzati nei Paesi di origine, ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico.

Si tratta quindi di un meccanismo di premialità procedurale per chi ha già compiuto percorsi di preparazione pre-ingresso riconosciuti dallo Stato italiano.

Procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro per stranieri

L’articolo 20 del DDL semplificazioni interviene sull’art. 24-bis del Testo unico sull’immigrazione, che disciplina le verifiche di congruità da svolgere nell’ambito della procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non appartenenti all’Unione europea.

La novità principale consiste nell’estensione dei soggetti titolati alla verifiche anche alle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Prima della novella, la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e di congruità del numero delle richieste presentate era affidata a:

  • professionisti iscritti agli albi (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, esperti contabili);
  • organizzazioni nazionali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Esclusione dall’asseverazione

È ampliato infine l'ambito delle istanze escluse dall’obbligo di asseverazione: oltre a quelle presentate dalle organizzazioni nazionali firmatarie di appositi protocolli di intesa con il Ministero del Lavoro, l’esenzione si estende anche alle loro strutture territoriali.

Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati

L’articolo 21 del DDL semplificazioni (introdotto in sede referente) modifica l’art. 27-quater, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, riducendo da 90 a 30 giorni il termine entro il quale lo Sportello unico per l’immigrazione deve rilasciare o negare il nulla osta al lavoro per lavoratori stranieri altamente qualificati.

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