Lavoro sportivo tra novità ed incertezze. Lo studio dei consulenti del lavoro

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Lavoro sportivo tra novità ed incertezze. Lo studio dei consulenti del lavoro

La riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023, tocca vari ambiti di un vasto settore che comprende centinaia di migliaia di operatori.

Cominciato con la legge delega n. 86/2019, il processo di riforma del settore dello sport si è concretizzato in cinque decreti attuativi tra cui spicca il D.Lgs. n. 36/2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo; peraltro, come annunciato dal Ministro per lo sport e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con comunicato stampa dell’8 giugno 2023, sembra prossima l’emanazione di un ulteriore decreto correttivo, a riprova di quanto sia ancora lunga la strada per una normativa chiara e puntuale.

In questo contesto, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha redatto l’Approfondimento del 27 giugno 2023, volto a dare un quadro generale della riforma e delle varie criticità.

Vediamo di che si tratta.

Lavoratore sportivo

La riforma tocca in piccola misura il professionismo sportivo per concentrarsi prevalentemente sullo sport dilettantistico, i cui operatori sono definiti lavoratori veri e propri regolamentandone i rapporti ed introducendo tutele previdenziali ed assicurative.

A norma del decreto n. 36/2021 è un lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita attività sportiva remunerata a prescindere dal settore, nonché i tesserati che, verso corrispettivo, svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali.

Lavoro sportivo

Il lavoro sportivo può svolgersi come rapporto di lavoro subordinato, autonomo o come collaborazione coordinata e continuativa, salva l’applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, a norma del quale non si applica la presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro subordinato, è consentita l’apposizione di un termine finale a-causale non superiore a cinque anni ed è ammessa la successione di contratti nonché, con il consenso del terzo interessato, la possibilità di cessione del contratto prima della scadenza.

L’attività resa degli atleti come attività principale, prevalente e continuativa nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato ma, data la peculiarità del lavoro sportivo, allo stesso non si applicano molte delle normative generalmente previste per i lavoratori subordinati, quali ad esempio:

  • Artt. 4, 5 e 18, L. n. 300/70;
  • L. n. 604/66;
  • Art. 1, commi da 47 e 69, L. n. 92/2012;
  • Artt. 2, 4, 5 L. n. 108/90;
  • Art. 24, L. n. 223/91;
  • D.Lgs. n. 23/2015;
  • Art. 2103 cod.civ.

Il lavoro sportivo è invece oggetto di contratto autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  • quando l’attività sia svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • quando lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • quando la prestazione oggetto di contratto non superi le otto ore settimanali, i cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si costituisce con assunzione diretta, per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, secondo un contratto tipo predisposto ogni tre anni in conformità al CCNL dalla FSN e DSA con il coinvolgimento dei sindacati maggiormente rappresentativi.

La società deve quindi depositare il contratto presso la FSN o la DSA per l’approvazione entro sette giorni dalla stipula, condizione di efficacia dello stesso

Lavoro sportivo nel settore dilettantistico

Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti:

  • la durata delle prestazioni non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

L’ASD o SSD deve comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto, pena l’irrogazione delle medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’Impiego.

NOTA BENE: Non sono soggetti a comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

Apprendistato

Ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, le SSD e ASD possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore, per il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite minimo di età è fissato a 15 anni e il massimo a 23 anni.

Novità previdenziali ed assicurative

Regime previdenziale

Il decreto, superando di fatto la vecchia distinzione tra professionisti e dilettanti, ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.

I lavoratori sportivi subordinati sono perciò iscritti, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell’INPS; gli autonomi (anche collaboratori coordinati e continuativi) saranno invece iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
La riforma riallinea inoltre le aliquote contributive aggiungendo all’aliquota IVS del 33% anche i contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità pari al 4,97%, ma non lo 0,20% del Fondo di Garanzia TFR né i contributi dovuti al FIS.

Nell’area del dilettantismo, invece, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome saranno iscritti alla Gestione Separata INPS, con franchigia fino a 5.000 euro e aliquota del 25% più 2,03% di contributi minori “assistenziali” sulla parte eccedente (due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore); per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva rimane stabilita nella misura del 24%. Come ulteriore misura agevolativa, fino al 31/12/2027 la base imponibile è ridotta del 50%.

NOTA BENE: Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive, assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo ex l'ENPALS, possono optare entro sei mesi per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Tutela Inail

I lavoratori subordinati sportivi sono soggetti a obbligo assicurativo Inail anche in presenza di polizze privatistiche.

Mentre, però, per gli istruttori sportivi le attuali disposizioni già prevedono la classificazione tariffaria, sul tema della tariffe di premio da utilizzare nell’assicurazione delle altre categorie di lavoratori sportivi nulla è stato ancora definito: la fondazione si augura pertanto che nella sede opportuna siano considerate le caratteristiche insite in ogni attività, in quanto le diverse discipline presentano livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro.

Adempimenti

La tenuta del LUL e la trasmissione della comunicazione mensile del modello UniEMens per i collaboratori del settore dilettantistico possono essere effettuate attraverso modalità semplificate per la cui attuazione si resta in attesa di decreto interministeriale.

Le denunce di instaurazione del rapporto potranno essere espletate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto, in parziale analogia a quanto già previsto per i lavoratori somministrati, mentre per le comunicazioni obbligatorie per l’instaurazione del rapporto sotto i 5.000 euro non risulta necessario effettuare la comunicazione dei compensi al RAS per i collaboratori del settore dilettantistico.

Tale esonero, tuttavia, non sembra tradursi automaticamente nella dispensa dall’obbligo di invio della comunicazione obbligatoria Unilav in quanto il venir meno dell’obbligo della prima comunicazione non comporta, nel silenzio della norma, l’esenzione dall’invio della comunicazione Unilav al Ministero del Lavoro.

NOTA BENE: Per adeguarsi ai nuovi obblighi, le associazioni e società sportive hanno tempo fino al 31 ottobre 2023. Anche le denunce e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023, senza sanzioni o interessi.

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