L'elenco dei soggetti ammessi agli appalti pubblici non è esaustivo

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L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione del 20 ottobre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 dello scorso 30 ottobre, ha fornito alcune indicazioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del Decreto legislativo n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici; in particolare, per l'Autorità, l'elenco riportato nel detto articolo 34 non è da considerarsi esaustivo dovendosi ricomprendere anche soggetti come le università o gli enti pubblici non economici se le gare riguardano prestazioni legate ai loro fini istituzionali. 

In ogni caso – si legge nelle conclusioni della determinazione - gli accordi fra amministrazioni non possono essere stipulati in contrasto con la disciplina comunitaria non dovendo interferire con l'obiettivo della libera circolazione dei servizi e dell'apertura del mercato degli appalti alla libera concorrenza.
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