Licenziamento illegittimo: quando si applica l'indennità maggiorata

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Licenziamento illegittimo: quando si applica l'indennità maggiorata

Nel contesto delle norme che regolano il risarcimento del danno derivante da un licenziamento illegittimo, l’articolo 8 della Legge n. 604 del 1966, prevede che, in via generale, l’indennità riconosciuta al lavoratore non possa superare il limite di sei mensilità della retribuzione globale di fatto.

Tuttavia, la medesima disposizione consente una deroga a tale limite, qualora si verifichino due condizioni congiunte:

  • la prima riguarda l’anzianità di servizio maturata dal lavoratore presso il datore di lavoro;
  • la seconda concerne la dimensione occupazionale dell’azienda.

In particolare, per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, il legislatore fa riferimento alla figura del “datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti”. Questa espressione deve essere letta nel quadro complessivo della normativa che disciplina i requisiti dimensionali ai fini dell’applicazione delle tutele contro il licenziamento.

Ne consegue che la maggiorazione dell’indennità risarcitoria può trovare applicazione solo nei confronti di quei datori di lavoro che impiegano:

  • più di quindici e fino a sessanta lavoratori complessivamente,
  • con una distribuzione del personale in più unità produttive o ambiti comunali, ciascuno dei quali con meno di quindici dipendenti.

Licenziamento illegittimo e indennità risarcitoria oltre 6 mensilità

E' il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13741 del 22 maggio 2025 e a cui non si era attenuta la Corte territoriale nel pronunciarsi in ordine a una controversia concernente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un’associazione sportiva nei confronti di una lavoratrice.

In particolare, i giudici del reclamo, da un lato, avevano riconosciuto la rilevante anzianità di servizio della lavoratrice, assunta nel 1988, senza tuttavia indicare espressamente il numero complessivo degli anni maturati.

Dall’altro lato, avevano considerato come pacifico il dato relativo alla dimensione occupazionale del datore di lavoro, ritenendo che quest’ultimo impiegasse un numero di dipendenti inferiore alla soglia dei quindici, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina sanzionatoria.

La quantificazione dell’indennità risarcitoria in 14 mensilità, ciò posto, era illegittima, essendo prevista solo quando coesistono due condizioni: un’anzianità di servizio superiore a vent’anni e la presenza di un organico complessivo tra 16 e 60 dipendenti, distribuiti in unità produttive o ambiti comunali ciascuno con meno di 15 dipendenti.

La Corte di merito, invece, non aveva accertato tale seconda condizione, che doveva concorrere con l'altra, e aveva constatato, al contrario, che il datore di lavoro occupava meno di 15 dipendenti

Di conseguenza, nel caso specifico, l’indennità risarcitoria non poteva superare il limite di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto dalla prima parte dell’art. 8 della Legge n. 604/1966.

Di seguito il principio richiamato dalla Cassazione:

"...in materia di risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, l'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990) consente di superare il limite massimo della indennità risarcitoria, fissato in sei mensilità di retribuzione, ove ricorrano cumulativamente due condizioni: anzianità di servizio e dimensione aziendale. Per quanto riguarda questo secondo elemento, l'espressione "datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti" deve essere interpretata nel sistema delle leggi sui limiti alla facoltà di recesso del datore di lavoro e va, quindi, intesa nel senso che la maggiorazione dell'indennità risarcitoria può essere applicata solo al datore di lavoro che occupi complessivamente più di quindici e fino a sessanta dipendenti, distribuiti in unità produttive e ambiti comunali aventi ciascuno meno di quindici dipendenti".
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