Limiti contributivi, CIG e gestione separata, tutti i numeri per le posizioni previdenziali 2023

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Limiti contributivi, CIG e gestione separata, tutti i numeri per le posizioni previdenziali 2023

Con tre diverse circolari, emanate nell’arco di tre giorni, l’Istituto previdenziale ha reso noti i nuovi limiti minimali e massimali utili alla corretta gestione delle posizioni previdenziali, gli importi erogabili per le prestazioni a sostegno del reddito, in costanza o meno del rapporto di lavoro, ed ha confermato le aliquote previdenziali per la Gestione Separata.

In particolare, con la circolare 1° febbraio 2023, n. 11, l’Istituto previdenziale ha comunicato i nuovi valori minimi di retribuzione giornaliera, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Nella medesima data, con la circolare 1° febbraio 2023, n. 12, sono state confermate le aliquote contributive ed i valori minimali e massimali per i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Con la successiva circolare 3 febbraio 2023, n. 14, sono stati, invece, aggiornati gli importi massimi dei trattamenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ovvero gli importi dell’indennità di disoccupazione.

I nuovi minimali contributivi – Lavoratori dipendenti

Come noto, l’art. 1, comma 1, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha previsto che la contribuzione da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative su base nazionale – si rammenta l’interpretazione autentica fornita dall’art. 2, comma 25, L. n. 549/1995) – ovvero da accordi o contratti collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella del contratto collettivo stesso.

Pertanto, il c.d. imponibile contributivo deve essere pari al maggiore importo tra:

  • il minimo legalmente previsto;
  • la retribuzione prevista dai CCNL sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentativi di una determinata categoria;
  • la maggiore retribuzione individuale, eventualmente concordata tra le parti.

Giacché capiti piuttosto raramente che le retribuzioni previste dai predetti contratti collettivi siano inferiori al c.d. minimo legale contributivo, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, per i lavoratori dipendenti, non può comunque essere inferiore a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, ovverosia al 9,50% del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

NOTA BENE: Considerato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat, è stata pari all’8,1%, l’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD è di 567,94 euro, sicché il minimale di retribuzione imponibile giornaliera per il 2023 è di 53,95 euro.

Anno 2023

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FLPD

567,94

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

53,95

Per quanto attiene i rapporti di lavoro a tempo parziale, i minimali vanno ragguagliati secondo le modalità indicate dall'art. 11, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui "La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 (…) e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".

Pertanto, il c.d. minimale di retribuzione oraria applicabile ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nella generale ipotesi di orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, dovrà essere come di seguito calcolato:

  • € 53,95 x 6 / 40 = € 8,09 (per la maggior parte delle Gestioni private);
  • € 53,95 x 5 / 36 = € 7,49 (per la maggior parte delle Gestioni pubbliche, con contratto full-time pari a 36 ore settimanali).

Si rammenta, come da costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, che il rapporto contributivo deve intendersi autonomo rispetto a quello meramente retributivo sicché anche nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo – non sarà sospesa l’obbligazione contributiva.

Aliquota aggiuntiva 1% e massimale annuo

Per i lavoratori pubblici e privati, ai sensi dell'art. 3-ter, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, pari ad un punto percentuale, per la quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, salvo il caso in cui il regime pensionistico del lavoratore non preveda aliquote contributive a suo carico superiori al 10%.

Per l’anno 2023, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in euro 52.190,00, talché l’aliquota aggiuntiva dell’1% andrà applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo rapportato ad un periodo di dodici mesi (pari ad euro 4.349,00).

Per l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% va, infatti, applicato il principio della mensilizzazione del limite di retribuzione con necessaria operazione di conguaglio a credito o a debito nel mese di determinazione del quantum annuo.

Diversamente, per quanto attiene il massimale annuo per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, la base contributiva massima è fissata ad euro 113.520,00. Il massimale trova applicazione anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%.

Gestione separata – Iscritti in via esclusiva

Anche per l’anno 2023 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%.

A tale aliquota va aggiunto:

  • il contributo pari allo 0,50% utile al finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, assegni per il nucleo familiare e alla malattia, nonché per degenza ospedaliera;
  • il contributo pari allo 0,22%, disposto dall’art. 7, decreto ministeriale 12 luglio 2007 in attuazione dell’art. 1, comma 791, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • il contributo pari all’1,31%, recentemente disposto dal comma 223, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha integrato l’indennità DIS-COLL.

Ciò assunto, le aliquote dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, per l’anno 2023, sono determinate nelle misure indicate nella seguente tabella.

Codice

Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

IVS

Malattia Maternità ANF

Maternità ex D.M.
12.7.2007

DIS- COLL

Totale

1A -
1E

AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

1B

SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

1C

REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

1D

LIQUIDATORE DI SOCIETA'

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

02

COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

03

PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI

33,00

0,50

0,22

 

33,72

04

AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)

33,00

0,50

0,22

 

33,72

05

DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

06

CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

07

VENDITORE PORTA A PORTA

33,00

0,50

0,22

 

33,72

09

RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)

33,00

0,50

0,22

 

33,72

11

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

12

RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

13

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)

33,00

0,50

0,22

 

33,72

14

FORMAZIONE SPECIALISTICA

33,00

0,50

0,22

 

33,72

17

CONSULENTE PARLAMENTARE

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

18

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

19

AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI
Iscritti in GS come Liberi Professionisti

25,00

0,50

0,22

0,51

26,23

20

COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

Gestione separata – Professionisti

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o percettori di pensione, l’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata è determinata tenuto conto:

  • dell’aliquota contributiva IVS pari al 25%;
  • dell’aliquota contributiva pari al 0,72% relativa alla tutela alla maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
  • dell’aliquota contributiva pari allo 0,51%, per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (c.d. ISCRO).

Ciò assunto, per i predetti soggetti, non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva per l’anno 2023 è complessivamente pari al 26,23%.

Gestione separata – Tabelle riassuntive

Come per gli anni passati, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie l’aliquota contributiva dovuta alla gestione separata è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate, sia per i professionisti.

Sinteticamente, allora, le aliquote contributive della Gestione separata 2023 sono determinate come di seguito:

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS- COLL

35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31
aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%
(24,00 IVS)

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

26,23%
(25,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%
(24,00 IVS)

Prestazioni INPS a sostegno del reddito

Con la circolare 3 febbraio 2023, n. 14, l’Istituto previdenziale ha reso noti gli importi dell’unico massimale del trattamento di integrazione salariale – a seguito delle modifiche operate dalla legge di Bilancio 2022 all’art. 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – e gli importi utili alla determinazione dell’indennità di disoccupazione.

In particolare, gli importi massimi mensili delle prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro sono stati come di seguito determinati:

Trattamento

Importo lordo

Importo al netto rid. 5,84%

CIGO/CIGS/AIS

€ 1.321,53

€ 1.244,36

CIGO/CIGS – settore edile e lapideo (eventi meteo)

€ 1.585,84

€ 1.493,23

Per quanto attiene, invece, le prestazioni a sostegno del reddito successive alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, secondo i criteri già indicati, rispettivamente, nelle circolari 12 maggio 2015, n. 94 (NASpI) e 27 aprile 2015, n. 83 (DIS-COLL), è pari a 1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile delle predette indennità non può, in ogni caso, superare per l’anno 2023 l’importo di euro 1.470,99.

I medesimi importi devono, altresì, intendersi applicabili per l’indennità di disoccupazione c.d. ALAS (Circolare INPS 14 gennaio 2022, n. 8) dedicata ai lavoratori autonomi del settore dello spettacolo.

Si evidenzia, infine, che i predetti parametri risultano determinanti per l’ulteriore calcolo del c.d. ticket di licenziamento. L’anzidetto contributo NASpI deve essere erogato dal datore di lavoro privato in qualsiasi caso in cui il rapporto di lavoro termina senza un volontà del lavoratore e, comunque, in tutte quelle ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro che danno diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione. Tale contributo, essendo pari al 41% del massimale mensile della medesima indennità, per ogni anno di lavoro effettuato e sino ad un massimo di tre anni (da rapportare ai mesi di anzianità di servizio), per l’anno 2023 è pari a 603,10 euro in ragione d’anno (1.470,99 x 41%), con un massimo fissato in euro 1.809,30 euro (603,10 x 3 anni). Nel rammentare che l’importo del contributo NASpI non è riproporzionabile sulla base della percentuale part-time e che andranno calcolati tutti i mesi del rapporto di lavoro superiori a 15 giorni, l’importo del contributo mensile è pari a 50,26 euro (603,10 / 12).

Dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro soggetti al finanziamento della CIGS, la predetta aliquota del 41% deve essere raddoppiata. Il contributo è, addirittura, triplicato, nelle ipotesi di licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, non sia oggetto di accordo sindacale.

Ticket di licenziamento 2023

Anzianità (mesi)

Licenziamento individuale

Lic. collettivo az. no CIGS

Lic. collettivo az. sogg. CIGS

Con accordo

Senza accordo

Con accordo

Senza accordo

1

 €  50,26

 €  50,26

 € 150,78

 €  100,52

 €   301,55

2

 € 100,52

 €  100,52

 €  301,55

 €  201,04

 €  603,11

3

 €  150,78

 € 150,78

 €  452,33

 €  301,55

 €  904,66

4

 €   201,04

 €   201,04

 €  603,11

 €  402,07

 €  1.206,21

5

 €  251,29

 €   251,29

 €  753,88

 €   502,59

 €  1.507,76

6

 €  301,55

 €  301,55

 €   904,66

 €  603,11

 €  1.809,32

7

 €  351,81

 €    351,81

 €  1.055,44

 €   703,62

 €  2.110,87

8

 €   402,07

 €   402,07

 €   1.206,21

 €   804,14

 €  2.412,42

9

 €  452,33

 €   452,33

 €  1.356,99

 €   904,66

 €  2.713,98

10

 €  502,59

 €  502,59

 €  1.507,76

 €  1.005,18

 €  3.015,53

11

 €  552,85

 €  552,85

 €  1.658,54

 €  1.105,69

 €  3.317,08

12

 €   603,11

 €  603,11

 €   1.809,32

 €  1.206,21

 €  3.618,64

13

 €   653,36

 €  653,36

 €   1.960,09

 €  1.306,73

 €  3.920,19

14

 €  703,62

 €  703,62

 €  2.110,87

 €   1.407,25

 €  4.221,74

15

 €   753,88

 €   753,88

 €  2.261,65

 €    1.507,76

 €  4.523,29

16

 €  804,14

 €   804,14

 €   2.412,42

 €   1.608,28

 €  4.824,85

17

 €   854,40

 €   854,40

 €   2.563,20

 €   1.708,80

 €  5.126,40

18

 €   904,66

 €   904,66

 €   2.713,98

 €  1.809,32

 €  5.427,95

19

 €   954,92

 €    954,92

 €   2.864,75

 €  1.909,84

 €   5.729,51

20

 €   1.005,18

 €  1.005,18

 €   3.015,53

 €   2.010,35

 €   6.031,06

21

 €   1.055,44

 €  1.055,44

 €   3.166,31

 €   2.110,87

 €   6.332,61

22

 €  1.105,69

 €  1.105,69

 €  3.317,08

 €   2.211,39

 €   6.634,16

23

 €   1.155,95

 €  1.155,95

 €  3.467,86

 €  2.311,91

 €   6.935,72

24

 €   1.206,21

 €  1.206,21

 €   3.618,64

 €   2.412,42

 €   7.237,27

25

 €   1.256,47

 €   1.256,47

 €  3.769,41

 €  2.512,94

 €   7.538,82

26

 €  1.306,73

 €   1.306,73

 €  3.920,19

 €  2.613,46

 €   7.840,38

27

 €  1.356,99

 €   1.356,99

 €   4.070,96

 €    2.713,98

 €  8.141,93

28

 €  1.407,25

 €  1.407,25

 €  4.221,74

 €   2.814,49

 €  8.443,48

29

 €  1.457,51

 €   1.457,51

 €  4.372,52

 €  2.915,01

 €   8.745,04

30

 €   1.507,76

 €   1.507,76

 €   4.523,29

 €  3.015,53

 €   9.046,59

31

 €  1.558,02

 €   1.558,02

 €   4.674,07

 €   3.116,05

 €  9.348,14

32

 €   1.608,28

 €   1.608,28

 €   4.824,85

 €         3.216,56

 €  9.649,69

33

 €   1.658,54

 €   1.658,54

 €   4.975,62

 €   3.317,08

 €   9.951,25

34

 €  1.708,80

 €   1.708,80

 €  5.126,40

 €   3.417,60

 €  10.252,80

35

 €   1.759,06

 €   1.759,06

 €   5.277,18

 €    3.518,12

 €  10.554,35

36

 €   1.809,30

 €    1.809,30

 €   5.427,90

 €   3.618,64

 €  10.855,91

 

QUADRO NORMATIVO

INPS – Circolare 1° febbraio 2023, n. 11

INPS – Circolare 1° febbraio 2023, n. 12

INPS – Circolare 3 febbraio 2023, n. 14

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