Malattia e flussi Uniemens: nuovi controlli in arrivo
Pubblicato il 23 ottobre 2025
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Con il messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029, l’Istituto previdenziale fornisce nuove indicazioni per l’esposizione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens.
L’obiettivo è quello di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra quanto dichiarato nelle denunce contributive, gli accrediti figurativi e i conguagli esposti in DM10, rispetto alle indennità anticipate dai datori di lavoro.
Le novità, in vigore a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2026, riguarderanno tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a sette giorni, sia quelli di durata inferiore, anche nel caso in cui l’evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.
Alle nuove modalità di esposizione nel flusso Uniemens corrisponderanno due nuovi codici causale: il codice “0058” per esporre l’importo dell’indennità economica di malattia anticipata e il codice “E777”, per le differenze sulle indennità di malattia.
Dal nuovo anno, inoltre, non sarà più utilizzabile il codice a debito “E775” per la restituzione dell’indennità di malattia indebita.
Obblighi di certificazione e indennità di malattia
Con ogni probabilità, le nuove disposizioni amministrative infra analizzate sono improntate a un più efficiente e puntuale controllo degli eventi morbosi accusati dal personale dipendente e dei relativi conguagli delle indennità erogate dai datori di lavoro.
In tale ambito assume particolare rilievo la certificazione medica di malattia rilasciata dal medico curante o da strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Tali soggetti, infatti, attestano, sia nei confronti dell’Istituto previdenziale sia del datore di lavoro, l’effettivo stato patologico accusato dal lavoratore, che comporta l’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa.
Generalmente, il certificato medico in argomento è trasmesso telematicamente all’Istituto previdenziale e contiene:
- i dati del medico certificatore;
- i dati anagrafici del lavoratore;
- la data in cui il medico attesta di aver visitato il paziente;
- la data dalla quale il lavoratore dichiara di essere ammalato;
- la tipologia di visita medica (domiciliare, ambulatoriale, pronto soccorso);
- se si tratta di una patologia per la quale vige l’esonero degli obblighi di reperibilità (terapie salvavita, malattie correlate a cause di servizio, stati patologici sottesi o connessi a invalidità riconosciuta);
- l’indirizzo al quale il lavoratore si dichiara reperibile per eventuali visite di controllo.
- il codice PUC, identificativo del certificato, che dovrà essere comunicato dal lavoratore al datore di lavoro per il reperimento sul portale dell’Istituto previdenziale.
Quanto alla correlazione tra certificato medico e l’indennità spettante per le giornate di malattia (anche a carico INPS), si rammenta che con la circolare 15 luglio 1966, n. 147, l’Istituto previdenziale ha specificato che il corrispondente trattamento economico previdenziale (dal quarto giorno di malattia) decorre, di massima, dalla data del rilascio della relativa certificazione.
Ciò sta a significare che:
- in caso di visita medica ambulatoriale, eventuali giornate di assenza anteriori alla data di visita riportata sul certificato del medico curante, pur rimanendo giustificata l’assenza, non daranno diritto al trattamento economico;
- in caso di visita medica domiciliare, in considerazione dell’art. 20, D.P.R. 28 settembre 1990, la data di inizio riportata sul certificato del medico curante potrà garantire il trattamento economico spettante solo laddove la data di visita non sia antecedente a più di un giorno.
Nei casi in cui la data della visita del curante sia successiva alla data dichiarata dal lavoratore (per le visite ambulatoriali), ovvero lo sia di oltre un giorno (per le visite domiciliari), le giornate intercorrenti dovranno essere considerate come non documentate e, conseguentemente, non indennizzabili. Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato e, dunque, della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare a partire dalla data di rilascio del certificato stesso. Ciò vale sia per i certificati di inizio sia per quelli di continuazione o di ricaduta. Ai fini del periodo di comporto, invece, il periodo verrà considerato unico.
- al campo “data visita”, ossia la data in cui il medico curante attesta di aver visitato il lavoratore;
- la data da cui “il lavoratore dichiara di essere ammalato”;
- la data di presunta fine prognosi clinica;
- se trattasi di un certificato inerente ad un primo evento morboso ovvero a una continuazione o una ricaduta;
- la tipologia di visita, con particolare riferimento alle opzioni di vista “ambulatoriale” o “domiciliare”; se lo stato patologico accusato rientri in una particolare tipologia per la quale possono sussistere specifiche deroghe in materia di visite di controllo e/o periodo di comporto.
Modifiche ai flussi Uniemens
Come precisato nel messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029, a decorrere dai flussi di denuncia relativi al mese di gennaio 2026, per gli eventi di malattia dovrà essere compilato, nel calendario giornaliero, l’elemento <Giorno>, riportando con precisione le giornate interessate dall’evento “MAL”.
In particolare, l’elemento <Giorno> dovrà contenere le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento:
- per le giornate da lunedì al venerdì, in caso di eventi di durata pari o superiori a sette giorni, dovrà essere inserito il valore <TipoCoperturaGiorn> “1” (totalmente non retribuita) o “2” (parzialmente retribuita);
- per le giornate cadenti nel c.d. periodo di carenza (primi tre giorni dell’evento) o per gli eventi inferiore a sette giorni, nonché per i sabati e le domeniche, il valore <TipoCoperturaGiorn> dovrà assumere il valore “0”.
Vieppiù, in analogia con quanto già previsto per la gestione di ulteriori eventi sospensivi, quali permessi ex L. n. 104/1992 o i congedi parentali, è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale dovrà essere indicato:
- in caso di certificato di malattia telematico, il codice PUC (Protocollo Univoco del Certificato);
- nei residuali casi di certificato cartaceo, la data di inizio della malattia o il “PROTOCOLLO” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS, se presente.
L’attributo <TipoInfoAggEvento> sarà, invece, valorizzato con:
- “CM” per l’inserimento PUC;
- “DT” per l’inserimento della data di inizio della malattia;
- “PR” per l’inserimento del protocollo.
Quanto alla gestione della sezione <DifferenzeAccredito>, a decorrere dal medesimo mese di competenza gennaio 2026, viene implementata la sottosezione <InfoEvento>, contenente due elementi:
- l’elemento <MotivoEvento>, con l’attributo <TipoMotivoEvento>, che deve trovare corrispondenza con i valori esposti nel calendario giornaliero (es. codice PUC e valore “CM”);
- l’elemento <DiffAccreditoEvento>, riferito, come di consueto, alla c.d. retribuzione persa per via dell’evento accusato.
Modalità di conguaglio malattia nei flussi Uniemens
A decorrere dal mese di competenza gennaio 2026 (febbraio 2026 per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito), il conguaglio delle indennità dovrà essere gestito tramite la sezione <InfoAggCausaliContrib>, con i seguenti codici causali:
|
Descrizione |
Vecchio cod. conguaglio |
Nuovo cod. conguaglio |
|
Indennità economica di malattia |
0052 |
0058 |
|
Differenze indennità di malattia |
E778 |
E777 |
Per ogni elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale”, il datore di lavoro dovrà indicare il PUC del certificato di malattia o di ricovero (se telematico) oppure la data di inizio malattia ovvero il numero di protocollo rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS.
Nel campo <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e successivamente conguagliata, mentre in <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere riportato l’importo corrispondente della prestazione conguagliata nello specifico periodo di competenza.
Con decorrenza dalle nuove disposizioni, non potrà più essere utilizzato il codice a debito “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita”, sicché eventuali rettifiche dovranno essere gestite esclusivamente mediante flussi regolarizzativi sul periodo originario.
Non sono oggetto di modifica espositiva i codici “R806” e “R808”, rispettivamente attinenti al recupero della contribuzione per indennità malattia IPSEMA e al recupero dei contributi assistenziali eccedenti il massimale retributivo giornaliero per i lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo.
|
Causale |
Descrizione |
Evento |
IdentMotivoUtilizzoCausale |
TipoIdentMotivoUtilizzo |
|
0058 |
Indennità economica di malattia |
MAL |
PUC /Data (data inizio malattia certificato cartaceo) /Num. prot certif. Cartaceo |
“PUC “o “DATA” o “PROTOCOLLO” |
|
E777 |
Differenze indennità malattia |
MAL |
PUC /Data (data inizio malattia certificato cartaceo) /Num. prot certif. Cartaceo |
“PUC “o “DATA” o “PROTOCOLLO” |
|
QUADRO NORMATIVO INPS – Circolare 15 luglio 1996, n. 147 |
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