Mamme lavoratrici, doppio binario nel 2026: esonero contributivo o bonus
Pubblicato il 15 gennaio 2026
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La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto, all’articolo 1, comma 180, una specifica misura di esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri.
In particolare, per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, è riconosciuto alle lavoratrici madri di tre o più figli, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero pari al 100% della quota di contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Come confermato dall’INPS (messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025), la decontribuzione continua a trovare applicazione nel 2026 esclusivamente nei confronti delle lavoratrici madri di tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo
Alla misura contributiva, il legislatore tuttavia affianca (anche) nel 2026 un bonus economico diretto, erogato direttamente dall’INPS, alle lavoratrici con almeno due figli escluse dall’esonero.
Ne emerge un sistema a doppio binario, che prevede:
- un esonero contributivo totale (entro i limiti che vedremo) per le madri con tre o più figli e contratto stabile, secondo le istruzioni generali fornite dall’INPS con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 e con il messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024;
- un bonus economico (c.d. nuovo “Bonus mamme”), previsto dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199), pari a 60 euro mensili, riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli (fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo) nonché alle madri con più di due figli non titolari di rapporto di lavoro a tempo inderminato (e pertanto a cui non spetta l’esonero contributivo totale), nel rispetto della soglia di reddito da lavoro pari a 40.000 euro annui. Il bonus è erogato dall’INPS in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, senza rilevanza ai fini fiscali, contributivi e ISEE.
In attesa della piena operatività del regime strutturale previsto a partire dal 2027, la cui entrata in vigore è stata differita dal 2026 al 2027 dall’articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ( e che prevede un esonero contributivo parziale dei contributi a carico delle lavoratrici, con soglia di reddito/retribuzione imponibile pari a 40.000 euro annui, applicabile alle lavoratrici madri dipendenti e autonome, con esclusione delle forfettarie, madri di due figli fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo e madri di tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno, con esclusione del lavoro domestico e percentuale demandata a decreto attuativo, ai sensi dell’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207), appare opportuno fare chiarezza sulla disciplina della decontribuzione applicabile nel 2026.
Requisito 1: rapporto di lavoro a tempo indeterminato
La decontribuzione di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 si applica alle lavoratrici madri dipendenti, del settore pubblico e privato, compreso quello agricolo, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Sono agevolabili esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compresi:
- apprendistato;
- rapporti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
- ratporti di lavoro a termine trasformati, nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, a tempo indeterminato (in questo caso, la decontribuzione trova applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato);
- rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’esonero spetta anche in presenza di part-time, senza alcuna riparametrazione dell’importo massimo, ed è fruibile per ciascun rapporto di lavoro a tempo indeterminato eventualmente in essere.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 2 del 5 febbraio 2025, ha chiarito che l’esonero contributivo spetta anche alle lavoratrici madri titolari di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato
Requisito 2: essere madre di tre figli o più figli
Ai fini della riduzione contributiva deve essere soddisfatto il requisito dell’essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
L’esonero spetta infatti alle lavoratrici madri di tre o più figli fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).
Il requisito della maternità si considera cristallizzato al momento della nascita del terzo figlio e permane anche in caso di:
- premorienza di uno dei figli;
- uscita dal nucleo familiare;
- mancata convivenza;
- affidamento esclusivo all’altro genitore.
Misura della decontribuzione
L’esonero della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice è riconosciuto nel limite massimo di 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili; nei casi di instaurazione o cessazione del rapporto nel corso del mese, il limite è riproporzionato su base giornaliera nella misura di 8,06 euro per ciascun giorno di fruizione.
Le soglie massime si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale, senza necessità di riparametrazione dell’importo dell’esonero.
Resta ferma, inoltre, la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di fruire dell’agevolazione per ciascun rapporto a tempo indeterminato.
Con riferimento alla decorrenza dell’esonero, qualora alla data del 1° gennaio 2024 la lavoratrice risulti già in possesso del requisito della maternità (tre figli o più figli), l’agevolazione spetta a partire da tale data. Diversamente, se il requisito si perfeziona successivamente, l’esonero decorre dal mese di nascita del terzo figlio.
Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente, l’esonero si applica, in presenza dei requisiti, dalla data di decorrenza del rapporto a tempo indeterminato.
Quanto infine alla durata, l’agevolazione cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026.
Adempimenti e modalità operative
La fruizione dell’esonero non è subordinata alla presentazione di una domanda all’INPS, ma richiede specifici adempimenti.
La lavoratrice che intende fruire dell’esonero contributivo comunica la volontà di beneficiarne al datore di lavoro, rendendo noti il numero dei figli e i relativi codici fiscali.
In alternativa, la lavoratrice, già fruitrice del bonus per la quale non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens, può trasmettere direttamente tali informazioni all’INPS mediante l’applicativo “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, rilasciato il 6 maggio 2024.
Il datore di lavoro espone l’agevolazione nel flusso Uniemens, valorizzando l’elemento <CodiceCausale> con “ELA3”, nel caso di lavoratrici madri di almeno tre figli, indicando necessariamente anche il codice fiscale del figlio più piccolo.
Più in dettaglio, l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere valorizzato tre volte, con i codici fiscali di tre figli, comprendendo obbligatoriamente il codice fiscale del figlio più piccolo, nel caso di utilizzo del codice ELA3.
Qualora la lavoratrice intenda avvalersi della procedura telematica tramite l’applicativo INPS “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, il datore di lavoro deve valorizzare l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> in un’unica occorrenza con il valore “N”.
L'INPS ha specificato che l’utilizzo dell’applicativo è limitato ai casi in cui, pur essendo stato esposto l’esonero nei flussi Uniemens con i relativi codici di conguaglio, il datore di lavoro non abbia indicato i codici fiscali dei figli. L’accesso all’utility è consentito esclusivamente alle lavoratrici per le quali risultino presenti negli archivi INPS flussi Uniemens privi di tali informazioni.
L’applicativo è disponibile sul sito istituzionale dell’INPS previa autenticazione con SPID (livello 2), CNS o CIE 3.0. All’interno dell’utility, la lavoratrice può dichiarare i codici fiscali dei figli ovvero, in mancanza, i dati anagrafici.
Per agevolare l’adempimento, l’INPS invia una comunicazione via e-mail alle lavoratrici già beneficiarie dell’esonero e registrate ai servizi dell’Istituto; resta fermo che le lavoratrici non registrate o che non ricevano la comunicazione devono procedere autonomamente alla compilazione della dichiarazione.
L’accesso all’applicativo è consentito decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l’esonero nei flussi Uniemens.
La dichiarazione deve essere presentata entro 7 mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di prima esposizione dell’esonero.
A seguito della compilazione, la lavoratrice è informata dell’esito della dichiarazione.
La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli, da parte del datore di lavoro o della lavoratrice tramite l’utility INPS, comporta la revoca del beneficio.
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