Mancato pagamento delle retribuzioni. Conseguenze per il datore

Pubblicato il



A causa della crisi economica e finanziaria, sempre più spesso le aziende si trovano nell’impossibilità di pagare le retribuzioni dovute ai propri dipendenti ed i contributi previdenziali ed assistenziali.

Con il presente contributo si analizzano le possibili conseguenze civili e penali per il datore di lavoro.

LUL

Il datore di lavoro, o il professionista incaricato, elabora mensilmente e stampa il Libro Unico del Lavoro.

Nel LUL va indicato il credito del lavoratore, le somme anticipate per conto degli Istituti (es: la malattia), nonché il corrispondente credito nei confronti degli Istituti stessi.

Il datore di lavoro deve, inoltre:

- calcolare l’imponibile previdenziale su cui va versata la contribuzione obbligatoria;

- inviare la denuncia contributiva UniEmens;

- calcolare l’imponibile e le ritenute fiscali in caso di corresponsione di redditi da lavoro dipendente;

- versare i contributi e le ritenute effettuate.

Omissione contributiva

La compilazione del LUL, il calcolo dell’imponibile previdenziale e, possibilmente, anche l’invio dell’UniEmens sono adempimenti che conviene fare anche nel caso in cui non si versi materialmente la retribuzione al lavoratore, per evitare di incorrere nell’omissione contributiva.

ATTENZIONE

L’INPS ritiene (circolare n. 66 del 5.6.2008) che sussista l’omissione contributiva, e non la più grave “evasione contributiva”, anche in caso di ritardato o mancato invio dell’UniEmens, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nel LUL. 
 

Quindi sussiste l’omissione contributiva, in caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini, dei contributi e premi il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

In caso di omissione contributiva si applica una sanzione civile, determinata in ragione d'anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5.5%, in ogni caso non superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non versati alla scadenza di legge.

Versamento delle ritenute previdenziali

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis e 1 ter, D.L. n. 463/83, convertito dalla Legge n.638/83, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1032,00.

ATTENZIONE

Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
 

Importante è in questo contesto specificare che non può esserci una ritenuta operata quando non sia stato effettuato il pagamento delle retribuzioni sulle quali determinare le ritenute e, a tal proposito, si segnala le sentenza della Cassazione, Sezz. Unite Penali, n. 27641/2003, la quale ha chiarito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione.

n.b.: non sussiste il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Le prestazioni previdenziali anticipate

Le indennità di competenza dell’INPS che vanno anticipate dal datore di lavoro, se non versate al lavoratore comportano l’applicazione di sanzioni amministrative.

ATTENZIONE

A titolo di esempio si ricorda che in caso di omessa o ritardata erogazione dell’indennità di malattia e maternità, la sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro è stabilita dall’art. 1, comma 12, D.L. n. 663/79, convertito in Legge n. 33/80 e modificato dall’art. 1, comma 1177 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ed ammonta ad € 125 per ogni lavoratore interessato.

La sanzione è diffidabile ex art. 13 del D.Lgs n. 124/2004 per cui se, a seguito di diffida, il datore di lavoro dovesse erogare le indennità, sarebbe ammesso al pagamento di ¼ della sanzione stabilita in misura fissa e cioè € 31,25 per ogni lavoratore interessato.

In caso contrario, la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981 è, invece, pari ad € 41,66, per ogni lavoratore interessato.

Sussiste invece il reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, punto 1), c.p.) punita con la reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro, in caso di conguaglio di prestazioni previdenziali non erogate al dipendente.

n.b.: in caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al lavoratore, se non vengono anticipate le indennità per conto degli Istituti, il datore di lavoro sarà soggetto a sanzioni amministrative ma è importante che lo stesso non porti a conguaglio le somme non corrisposte a tale titolo, per non incorrere nel reato di truffa aggravata.

Omesso versamento di contributi e premi

Si ricorda inoltre, che mentre la retribuzione è un diritto disponibile, per cui, teoricamente, il lavoratore potrebbe anche rinunciarci o optare per una retribuzione inferiore a quella risultante dal LUL, la contribuzione è un diritto indisponibile.

A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell’art. 37, Legge n. 689/1981, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo tra € 2582,28 ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese.

n.b.: sussiste il reato ex art. 37, Legge n. 689/1981, in caso di omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo tra € 2582,28 ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese.

Interessante è in questo contesto l’orientamento della Cassazione Penale (ex multis, sentt. n. 37528/2013 e n. 20845/2011) secondo cui non deve essere attribuita alcuna importanza allo stato di salute economica dell’azienda ai fini della commisurazione delle sanzioni penali: lo stato di dissesto finanziario di un’impresa, infatti, non può essere addotto come motivazioni per evitare la sanzione penale nel caso di omesso versamento dei contributi.

Questi ultimi, infatti, rappresentano un tributo da pagare sempre, indipendentemente dall’andamento finanziario dell’azienda, non costituendo una parte integrante del salario.

La ratio di tale orientamento va ricercato nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori.

Regolarità contributiva e agevolazioni

Posto che per “regolarità contributiva” si intende:

- la correntezza degli adempimenti mensili o periodici;

- la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

- l'inesistenza di inadempienze in atto;

il datore di lavoro che non possiede un DURC positivo, perde il diritto ai benefici normativi e contributivi.

n.b.: se il datore di lavoro non possiede un DURC positivo, perde il diritto ai benefici normativi e contributivi, per cui, anche in caso di mancata erogazione della retribuzione, conviene versare i contributi previdenziali ed assistenziali. 

Nel caso in cui l’Istituto previdenziale che rilasci il DURC sia lo stesso che deve ammettere il datore di lavoro alla fruizione di benefici, spetta all’Istituto stesso verificare la sussistenza della regolarità senza che ci sia un’emissione materiale.

A tal proposito si ricorda che, dal mese di aprile 2014 (INPS, messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014), è cambiata la gestione del DURC interno per cui, nel caso in cui non vengano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata nel Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo.

In tal caso il datore di lavoro può godere dei benefici che gli competerebbero per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde e per i tre mesi successivi a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di irregolarità.

Qualora, invece, vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) - mediante PEC - recante:

- l’indicazione delle irregolarità riscontrate;

- l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;

- l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.

Se il datore di lavoro non provvede a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano nel Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo.

In tal caso il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici che gli competerebbero in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.

Imponibile fiscale

L'imponibile fiscale è l'importo complessivo del reddito sul quale vengono calcolate le tasse ed è la somma sulla quale sono calcolate e applicate le ritenute.

Nel caso di redditi da lavoro dipendente, l'imponibile fiscale è composto da tutte le voci della retribuzione, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore.

Relativamente alle ritenute fiscali, l’imponibile fiscale è strettamente commisurato alla somma netta effettiva da corrispondere al lavoratore per cui, se le retribuzioni sono totalmente non corrisposte, non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro, in quanto non si concretizza il presupposto impositivo.

Se le stesse sono state parzialmente erogate, occorrerà determinare il corretto imponibile fiscale all’interno di ogni singolo periodo di paga.

La certificazione Unica

Da quest’anno i redditi di lavoro dipendente corrisposti in un determinato periodo d’imposta, verranno certificati con la Certificazione Unica CU.

La nuova certificazione, introdotta dal decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) sostituisce il CUD.

La certificazione pertanto, dovrà contenere, ai fini fiscali, gli importi effettivamente pagati al lavoratore nel corso dell’anno, e non le retribuzioni maturate.

Il sostituto d’imposta è tenuto a comportarsi allo stesso modo anche per quanto attiene l’indicazione delle ritenute fiscali operate al lavoratore, annotando quelle effettivamente subite dallo stesso, mentre nella parte previdenziale del modello, dovrà essere indicato l’imponibile dell’intero anno, secondo il principio della competenza.

Quadro delle norme 
Art. 640 c.p.

D.P.R. 917/86

D.L. n. 663/79, convertito in Legge n. 33/80

Legge n. 689/1981

D.L. n. 463/83, convertito dalla Legge n.638/83

D.Lgs. n. 124/2004

Legge n. 296/2006

D.Lgs. n. 175/2014

INPS, circolare n. 66 del 5.6.2008

INPS, messaggio n. 2889 del 27.2.2014

Cassazione Sezz. Unite Penali, sent. n. 27641/2003

Cassazione Penale, sent. n. 20845/2011

Cassazione Penale, sent. n. 37528/2013

 
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito