Mancato versamento del mantenimento: è scusato solo l'indigente

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 47018 del 10 dicembre 2009, ha confermato la condanna impartita dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'appello, poi, nei confronti di un artigiano che non aveva versato l'assegno di mantenimento alla moglie in base a quanto stabilito a suo carico in sede di separazione. L'uomo aveva spiegato che non era riuscito a versare il mantenimento a causa del momento di dissesto economico in cui versava la sua attività di falegname. Proprio in considerazione della sua precarietà economica, l'artigiano era stato ammesso, per il giudizio di specie, al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

I giudici di Cassazione non hanno ritenuto questa situazione sufficiente per fondare la scriminante del dissesto economico che si avrebbe – sottolinea la Corte - solo nel caso in cui “le difficoltà si traducano in uno stato di vera e propria indigenza”. Indigenza che non era stata provata nel caso di specie.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Separazioni, la crisi non fa sconti - Alberici

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