Nautica da diporto. Chiarimenti su territorialità e regime di non imponibilità Iva

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L’agenzia delle Entrate mette nero su bianco alcune precisazioni riguardanti la territorialità e il regime di non imponibilità Iva da applicare alla nautica da diporto a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli operatori del settore, alla luce delle novità introdotte dalla manovra estiva di ferragosto (Dl 138/2011).

La circolare n. 43/E del 29 settembre 2011, risponde così ad una serie di quesiti specifici posti dall’Associazione di categoria, assumendo proprio la forma di domande e risposte.

I primi chiarimenti offerti riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi rese da imprese nautiche che svolgono attività di noleggio e di locazione di unità da diporto. L’Agenzia specifica che le percentuali forfetarie Iva previste per l’utilizzo delle imbarcazioni da diporto nelle acque territoriali comunitarie, si possono applicare sia ai corrispettivi di locazione (noleggio e simili) a breve termine, sia se la locazione non é a breve termine.

Nella caso specifico del noleggio a breve termine, eseguito nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, il chiarimento reso è che tale noleggio è da considerarsi “fuori campo”: cioè, l'operazione non è soggetta a Iva in Italia, non vi è obbligo di fatturazione ed inoltre l'operazione non va indicata nel modello Intrastat. Nel caso in cui, invece, il noleggio a breve termine veda la messa a disposizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori del territorio Ue, si precisa che la percentuale forfetaria prevista dalla circolare ministeriale in tema di trasporti marittimi (n. 11/420390 del 1980) - che ha fissato l'Iva nella misura del 5% del trasporto complessivo - non può essere applicata. Infatti, l’Agenzia specifica che la suddetta circolare si riferiva ad operazioni diverse dalla locazione di mezzi di trasporto. Dunque, non è possibile l’utilizzo del forfait previsto per i trasporti internazionali.

In tema di regime di non imponibilità, la circolare n. 43/E ricorda che esso riguarda tutte le attività qualificabili come attività commerciali. Dunque, è stata considerata attività commerciale, oltre che l’attività di noleggio delle imbarcazioni da diporto, anche l'attività di locazione nei confronti di soggetti passivi esercenti attività commerciale, finora esclusa dalla prassi. Ne deriva che il regime di esenzione può estendersi a tutte le attività qualificate come commerciali, a condizione che il committente utilizzi il mezzo nell’esercizio dell’attività commerciale stessa; mentre, la non imponibilità non può essere applicata ai casi di noleggio o locazione di imbarcazioni nei confronti di soggetti privati.
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