Navigazione, esenzioni fiscali per carburanti. Chiarimenti Dogane
Pubblicato il 02 ottobre 2025
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito importanti precisazioni sull’applicazione delle esenzioni dalle accise per carburanti e oli lubrificanti impiegati nella navigazione marittima e interna.
La circolare delle Dogane n. 26 del 1° ottobre 2025 interviene a seguito delle modifiche introdotte dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 ottobre 2023, n. 171, al regolamento n. 225/2015, con l’obiettivo di chiarire i criteri di accesso ai benefici fiscali e garantire un’applicazione uniforme della normativa, in linea con gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Richiesta chiarimenti su agevolazione fiscale per l’impiego di carburanti e oli lubrificanti
Le richieste di chiarimento hanno riguardato principalmente:
- le attività che rientrano nell’agevolazione fiscale per l’impiego di carburanti e oli lubrificanti;
- la possibilità di beneficiare dell’esenzione quando l’imbarcazione viene utilizzata per fornire servizi a titolo oneroso diversi dal trasporto regolare di passeggeri e merci;
- in quali casi il trasporto passeggeri viene escluso dall’agevolazione;
- le licenze o iscrizioni navali necessarie per accedere automaticamente all’esenzione;
- gli adempimenti necessari per ottenere il codice identificativo
Trasporto passeggeri
Il punto più complesso da interpretare per gli operatori riguarda il trasporto passeggeri e, nello specifico, la distinzione tra le attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, commi 4 e 5, del D.M. 225/2015, e quelle che invece possono beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 6-bis.
Lo scoglio dell’Unione europea
Un’errata interpretazione delle norme comporterebbe il pericolo di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, in relazione alla direttiva 2003/96/CE. Quest’ultima, all’articolo 14, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri devono prevedere l’esenzione da tassazione per determinati prodotti energetici, ma alle condizioni necessarie per garantire una corretta applicazione ed evitare casi di frode, evasione o abuso.
Tale aspetto assume rilievo anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 settembre 2021 (causa C-341/2020), che ha già condannato l’Italia per un’interpretazione non conforme.
Quali i prodotti agevolati
Per assicurare la corretta applicazione della disciplina, la circolare ribadisce e integra quanto già chiarito con la Circolare n. 11/2024, la quale aveva individuato l’ambito di esenzione previsto dal punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs. 504/1995 e fornito esempi pratici di attività ammesse al beneficio fiscale.
Viene confermato che l’agevolazione si applica ai prodotti energetici utilizzati come carburanti nelle seguenti ipotesi:
- navigazione nelle acque marittime comunitarie, comprendente il trasporto di passeggeri, di merci e la pesca;
- navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto merci e alla pesca;
- attività di dragaggio di porti e vie navigabili.
In conformità con la sentenza della Corte di Giustizia del 16 settembre 2021 e con l’articolo 6-bis del D.M. 225/2015, l’agevolazione si estende anche a coloro che utilizzano un’imbarcazione in via esclusiva, sulla base di un titolo di proprietà o di altro diritto (anche temporaneo), per fornire a terzi prestazioni di servizi a pagamento diverse dal trasporto regolare di passeggeri e merci e dalle altre attività già disciplinate dall’articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto ministeriale.
Condizioni per il trasporto passeggeri
L’esenzione dall’accisa per il trasporto passeggeri è riconosciuta soltanto a chi possiede le specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.
Il decreto 225/2015 distingue tra trasporto regolare e trasporto non regolare, stabilendo requisiti diversi per l’accesso all’agevolazione.
Definizione di trasporto regolare
Il trasporto regolare di passeggeri si caratterizza come una serie di collegamenti svolti con continuità e sistematicità, su rotte prestabilite, con orari e tariffe fissati in anticipo.
Si tratta di un servizio offerto al pubblico in maniera indifferenziata, finalizzato a soddisfare esigenze di pubblico interesse o necessità di spostamento, indipendentemente dalla volontà dei singoli passeggeri o dal numero di viaggiatori.
Inoltre, questo tipo di trasporto deve essere integrato nel piano di trasporto pubblico locale e coordinato con gli enti territoriali competenti.
Trasporto non regolare e obbligo del codice identificativo
Infatti, quando un soggetto utilizza un’imbarcazione per fornire servizi a pagamento diversi dal trasporto regolare, è obbligato a richiedere il codice identificativo previsto dall’articolo 6-bis del Decreto 225/2015.
Questo adempimento consente all’ADM di verificare la reale natura delle attività e di evitare applicazioni improprie dell’agevolazione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che l’esenzione dall’accisa per i carburanti impiegati nella navigazione è legata all’utilizzo effettivo dell’imbarcazione da parte del noleggiatore o locatario.
In altri termini, ciò che rileva non è la forma del contratto (noleggio, locazione, concessione), ma la natura commerciale del servizio realmente erogato.
Si chiarisce che i servizi di battellaggio portuale, essendo servizi tecnico-nautici di interesse pubblico legati alla sicurezza della navigazione e all’accesso ai porti, non sono soggetti agli obblighi procedurali dell’art. 6-bis.
Libretto di controllo e nuova disciplina
Il possesso del libretto di controllo rilasciato in base all’articolo 6 del D.M. 225/2015, se anteriore all’entrata in vigore del D.M. 171/2023, non comporta il rilascio automatico del codice identificativo.
Per accedere al beneficio è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva, in cui vengano descritte in modo dettagliato le modalità di impiego dell’imbarcazione e la tipologia di servizi resi a titolo oneroso.
In sintesi, la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 26/2025 ribadisce che l’agevolazione fiscale per i carburanti destinati alla navigazione si applica solo quando l’attività ha una natura commerciale effettiva. Non basta possedere licenze o titoli formali: è l’uso concreto dell’imbarcazione a determinare il diritto all’esenzione.
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