Niente benefici senza dichiarazione dei redditi

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I giudici della Cassazione, con sentenza n. 8149 dell'11 aprile 2011, hanno ribaltato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva annullato un accertamento Irpeg notificato ad una cooperativa con cui si faceva presente che la stessa non aveva diritto al beneficio fiscale relativo all'imposta a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento.

Secondo la Corte, “ai fini del disconoscimento del beneficio è necessario e sufficiente che l'amministrazione finanziaria accerti, in relazione allo specifico periodo d'imposta, l'insussistenza dei presupposti che consentono di ritenere l'esistenza in concreto del principio di mutualità”; e nella specie, a tale insussistenza è stata equiparata l'impossibilità, determinata dalla cooperativa, di effettuare il predetto accertamento a causa “sia della mancanza o della irregolare tenuta delle scritture contabili (quali il registro dei cespiti ammortizzabili, il registro Iva delle vendite e il registro delle retribuzioni), sia del pacifico occultamento dei redditi conseguiti nell'anno d' imposta in esame”.
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