Nuova sanatoria degli extracomunitari. Data vicina

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Per ogni lavoratore extracomunitario, non solo colf e badanti,  che non possegga il permesso di soggiorno e sia irregolarmente occupato da almeno tre mesi in Italia, il Legislatore disciplina oggi, per mezzo dell’articolo 5 del Decreto legislativo n. 109 del 2012, una nuova regolarizzazione.

Torniamo ad approfondire il tema, considerati la vicina data di presentazione delle relative istanze e l’intervenuta pubblicazione di un decreto e di una circolare ad hoc.

 

Decreto Legislativo n. 109/2012  (G.U. n. 171 del 25 luglio 2012).

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti

nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Art. 5 - Disposizione transitoria

 

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno [CE per soggiornanti di lungo periodo] che, alla data [del 9 agosto 2012] occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione ..., lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, ....

 

La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 ....

 

In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.


Dal 15 settembre 2012 sino allo stesso giorno del mese seguente (invio delle istanze dalle 8 di sabato 15 settembre 2012 alla mezzanotte del 15 ottobre 2012, utilizzando un canale telematico ad hoc che sarà presto attivato sul sito del ministero dell'Interno), gli sportelli unici per l’immigrazione nelle Prefetture accoglieranno dunque le istanze di regolarizzazione, attraverso una dichiarazione di emersione.

 

L’ingresso nell’ordinamento del Decreto legislativo con regole che coinvolgono ora tutti i lavoratori stranieri, è evidente porti con sé il debutto di vincoli più stringenti sul datore che stia impiegando cittadini di Paesi extracomunitari il cui soggiorno, nel nostro, è irregolare. Ad esempio, un’aggravante proviene dalla comparsa di situazioni lavorative con particolare sfruttamento di quei lavoratori.

 

Le pene aumentano da un terzo alla metà se:

 

-    i lavoratori sono più di tre,

-    sono minori in età non lavorativa,

-    soggiacciono a “condizioni di grave pericolo”.

E’ di nuova concezione ed ha la logica di finanziare i rimpatri e i progetti per l’integrazione dei lavoratori immigrati, una sanzione amministrativa accessoria alla condanna del giudice, corrispondente al “costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto irregolarmente”;

 

Nel Decreto legislativo n. 109/2012, il Legislatore ha anche contemplato un permesso di soggiorno umanitario, rivolto ai lavoratori immigrati che denunciano rapporti di lavoro irregolare e che collaborano durante il processo penale a carico del datore. La durata del permesso di soggiorno sarà loro prolungata a sei mesi e potrà essere rinnovata fino al termine del procedimento penale.

 

Se il lavoratore immigrato ottiene un’occupazione regolare,  gli può perfino essere convertito il permesso di soggiorno, questa volta per lavoro; tuttavia, ad una condotta sleale dello straniero rispetto alla norma sul soggiorno in Italia, il permesso concesso potrà essere revocato.

 

Quando il datore  venga condannato per reati commessi occupando lavoratori clandestini, gli sarà precluso in via definitiva richiedere lavoratori stranieri con la procedura dei c.d. flussi di ingresso.

 

Gli organi di controllo del Ministero del Lavoro dovranno effettuare verifiche “adeguate ed efficaci” nei settori più a rischio, dovendone anche comunicare ogni anno, alla Commissione Europea, i risultati.

 

L’istanza di emersione seguirà modalità decise da un decreto interministeriale (Interno, Lavoro e Politiche sociali, Cooperazione internazionale e Integrazione ed Economia e Finanza).

 

Sarà, però, impedita a tutti quei datori che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva (ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale), per:

 

v  favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

v  intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale);

v  occupazione, alle proprie dipendenze, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (ai sensi dell’art.22, co. 12 T.U. immigrazione – D.Lgs. n.286/98).

Il divieto ha pure effetto verso il datore che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare, non abbia provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili, comunque, al datore stesso.

 

Condizioni per l’accesso alla regolarizzazione pesano similmente sul lavoratore, che dovrà:

 

  • essere cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno per lavoro;
  • essere nel territorio nazionale, “in modo ininterrotto” e documentato, almeno dal 31 dicembre 2011. La presenza dovrà essere attestata da documentazione proveniente da un organismo pubblico.

Diversamente, non avranno ingresso i lavoratori stranieri:

 

ü  nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per far parte di organizzazioni criminali;

 

ü  nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;

 

ü  che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

 

ü  che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art.380 del medesimo codice (arresto obbligatorio in flagranza);

 

ü  che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle  frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Agli effetti dell’istanza, il rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, che risulti irregolare, deve aver avuto inizio almeno 3 mesi prima del 9 agosto 2012 (data di vigenza della disposizione legislativa) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione della dichiarazione (entro il 15 ottobre 2012, dal 15 settembre prossimo).

 

La sanatoria non è contemplata nel rapporto di lavoro a tempo parziale (part time). Questa prerogativa è esclusiva dei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti) che, comunque, non possono essere regolarizzati con un orario inferiore a 20 ore settimanali.

 

Apre l’iter verso la presentazione della dichiarazione di emersione, il pagamento di un contributo forfettario – non deducibile ai fini dell'imposta sul reddito - di € 1.000,00 per ciascun lavoratore da regolarizzare.

 

E’ di tutta evidenza che il datore di lavoro sia pure tenuto a normalizzare le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi (ove il rapporto lavorativo fosse durato di più, egli dovrà corrispondere la somma dovuta per l’intero periodo lavorato), documentandolo all'atto della stipula del contratto di soggiorno. 

 

Dal 9 agosto 2012, data di vigenza del Decreto legislativo n. 109/12, e fino alla conclusione del procedimento di emersione, verranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi verso il datore di lavoro e il lavoratore per le violazioni delle norme su:

 

-          ingresso e soggiorno nel territorio nazionale;

-          occupazione di lavoratori extracomunitari clandestini, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Parallelamente, durante la procedura lo straniero clandestino non potrà essere espulso, se non per i casi già previsti per i lavoratori che non possono essere regolarizzati.

 

Giungere a sottoscrivere il contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione (Unilav) e al rilascio del permesso di soggiorno, comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni previste per ingresso e soggiorno illegale e per occupazione di lavoratori extracomunitari clandestini.

 

Presentata telematicamente la domanda di regolarizzazione, la procedura prosegue allo Sportello unico per l'immigrazione, che dovrà, innanzitutto, verificare l'ammissibilità della dichiarazione e acquisire il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno per quel determinato lavoratore. Inoltre, dovrà acquisire anche il parere positivo della competente Direzione Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate.

 

Una volta effettuate le verifiche e ricevute le autorizzazioni necessarie, lo Sportello unico per l'immigrazione convocherà le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione delle somme dovute, dal datore di lavoro, a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

 

Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà effettuare anche la comunicazione obbligatoria di assunzione (Unilav) al Centro per l'Impiego competente per territorio, ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'Inps.

 

La verifica, da parte degli organi di vigilanza, di dati non rispondenti al vero alla base della dichiarazione di emersione, comporterà la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno rilasciato.

 

Inoltre, la presentazione di false dichiarazioni o attestazioni, ovvero chi concorre alla presentazione di esse, verrà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sempreché il fatto non costituisca più grave reato. La sussistenza di meri errori materiali, invece, non costituirà di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione.

 

Il contributo, subordinato alla tipologia di permesso di soggiorno, è il seguente:

 

  • 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

 

  • 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

 

  • 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno per dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel  territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea.

 

Con risoluzione n. 85, del 31 agosto 2012, l’agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo utilizzabili dal 7 settembre scorso per il pagamento del contributo forfettario.

 

La risoluzione n. 85/E ha dato anche notizia dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che prevede che il pagamento del contributo forfettario debba avvenire esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

 

I codici sono:

 

- "REDO = destinato alla regolarizzazione dei lavoratori domestici extracomunitari;

- RESU = destinato alla regolarizzazione dei lavoratori subordinati extracomunitari.

 

Il decreto interministeriale del 29 agosto 2012, atteso per completare le informazioni ai datori e agli operatori, attuando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, é pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 209, del 7 settembre 2012.

 

Contemporaneamente (7 settembre 2012), i ministeri del Lavoro e dell’Interno hanno diffuso la circolare congiunta con cui fornire le ulteriori istruzioni operative agli uffici competenti (Sportelli Unici, Questure, Direzioni Territoriali del Lavoro) per l’attuazione della procedura di emersione.

 

In essa vengono riepilogati e chiariti i punti cardine della procedura: i soggetti interessati (datori di lavoro e lavoratori stranieri), come effettuare il pagamento del contributo forfettario (modello F24 a partire dal 7 settembre 2012 e codici tributo), quando e come presentare la dichiarazione di emersione (tramite il sito Internet del ministero dell'Interno a partire dalle 8 del 15 settembre 2012).

 

Si legge che sarà accessibile, a partire dal 15 settembre 2012, per utenti privati e consulenti del lavoro, un help desk e, per patronati e associazioni, il consueto numero verde.

 

 

ATTENZIONE: non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura; infatti, non sono state fissate quote massime di ammissione.

 

 

 

QUADRO DELLE NORME

 

 

ñ          Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012

ñ          Agenzia delle entrate - risoluzione n. 85 del 31 agosto 2012

ñ          Decreto interministeriale del 29 agosto 2012

ñ          Ministero dell’Interno/Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Circolare prot.  5638 del 7 settembre 2012

 

 

 

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