Officine elettriche da fonti rinnovabili: stop vidimazione dei registri

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) introduce una semplificazione importante per le officine di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 52, comma 3, lettera b), del Testo Unico Accise (TUA).

A partire dal prossimo esercizio finanziario, stabilisce la circolare n. 27 del 21 ottobre 2025, gli esercenti officine elettriche che non generano carico di imposta potranno tenere i registri d’officina senza preventiva vidimazione da parte dell’Ufficio delle Dogane competente.

 L’obiettivo è snellire gli adempimenti per gli impianti di autoproduzione “verdi”, in linea con le semplificazioni già introdotte nel 2020 per gli impianti minori del settore oli minerali.

Condizioni per l’esonero dalla vidimazione

La semplificazione si applica solo se l’officina rispetta tutte le seguenti condizioni:

  • tutta l’energia elettrica prodotta proviene da fonti rinnovabili;
  • non sono presenti generatori alimentati da combustibili fossili;
  • l’energia non ceduta alla rete è autoconsumata in uso esente all’interno dello stesso sito produttivo;
  • l’accisa sull’energia acquistata è liquidata in bolletta dal fornitore.

Modalità semplificate di tenuta dei registri

Gli esercenti che beneficiano dell’esonero devono comunque osservare precise regole operative:

  • redigere il registro ai sensi dell’art. 2219 c.c. e secondo le istruzioni dell’Ufficio delle Dogane;
  • riportare nel nuovo registro non vidimato l’ultima scritturazione del precedente registro vidimato;
  • tenere il registro in formato elettronico o cartaceo (senza vidimazione);
  • comunicare all’Ufficio competente l’utilizzo del formato elettronico;
  • rilevare le letture dei contatori almeno mensilmente;
  • conservare lo schema unifilare dell’impianto e i certificati di prova dei sistemi di misura;
  • rendere immediatamente disponibile la contabilità in caso di verifica ADM o Guardia di Finanza.

Obblighi che restano invariati

Anche per gli impianti in regime semplificato restano in vigore gli obblighi di:

  1. denunciare le variazioni impiantistiche entro 30 giorni;
  2. sottoporre a verificazione triennale i sistemi di misura fiscali;
  3. conservare registri e documentazione per almeno cinque anni.

Decorrenza e ambito di applicazione

Le nuove regole si applicano ai registri scritturati nel corso del 2026.

L’esonero non riguarda le officine:

  • di produzione da fonti fossili;
  • di acquisto (anche con quota rinnovabile);
  • che generano debito d’imposta.
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