OIC, testo definitivo per deroga alla svalutazione dei titoli non immobilizzati
Pubblicato il 06 maggio 2026
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L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il 5 maggio 2026 il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, dedicato agli aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.
L’Organismo Italiano di Contabilità aveva inizialmente posto in consultazione pubblica, fino al 12 marzo 2026, la bozza del Documento Interpretativo n. 12, dedicato agli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026.
Il documento dà attuazione, sul piano tecnico-contabile, alla disciplina introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzo desumibile dal mercato.
La misura, comunemente ricondotta al cosiddetto provvedimento “salva titoli”, ha natura transitoria e mira a evitare che oscillazioni negative dei mercati incidano automaticamente sul risultato d’esercizio, imponendo svalutazioni su titoli destinati a non permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.
Resta però fermo un limite essenziale: la deroga non può essere applicata in presenza di perdite di carattere durevole.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12 di maggio 2026 si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del codice civile e che non adottano gli IAS/IFRS. Sono escluse le imprese assicurative soggette alla disciplina specifica dell’IVASS.
Sul piano oggettivo, rientrano nella deroga:
- titoli di debito iscritti nell’attivo circolante;
- titoli di capitale non immobilizzati;
- titoli valutati, in via ordinaria, al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
I principi contabili di riferimento sono, in particolare, OIC 20 per i titoli di debito e OIC 21 per le partecipazioni.
Applicazione anche selettiva della deroga
Un aspetto rilevante chiarito dall’OIC riguarda la possibilità di applicare la disciplina non necessariamente a tutto il portafoglio titoli non immobilizzato, ma anche solo a specifici titoli.
La società può quindi scegliere di avvalersi della deroga:
- per tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;
- solo per determinate categorie;
- per singoli titoli, anche riferibili allo stesso emittente ma di specie diversa.
Questa impostazione conferma la finalità agevolativa della norma. Tuttavia, la scelta deve essere adeguatamente motivata in nota integrativa, così da consentire ai lettori del bilancio di comprendere i criteri adottati.
Valutazione al valore di iscrizione, salvo perdite durevoli
La regola operativa è chiara: la società che utilizza la facoltà prevista dalla Legge n. 199/2025 può mantenere i titoli non immobilizzati al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Per i titoli acquistati durante l’esercizio, il riferimento è invece il costo di acquisizione.
La deroga, tuttavia, non sterilizza qualsiasi perdita. Se il minor valore rispetto al mercato assume natura durevole, la svalutazione deve essere rilevata.
A tal fine, l’OIC richiama i criteri previsti dagli OIC 20 e OIC 21, nonché le regole dell’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
In sostanza, se dopo la chiusura del bilancio emergono elementi che confermano la stabilità della perdita, come una vendita avvenuta prima della formazione del bilancio a un prezzo inferiore, tale perdita deve essere considerata nella valutazione.
Strumenti esclusi dalla disciplina
Il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12 di maggio 2026 precisa che la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32.
La ragione è legata al diverso criterio di valutazione: i derivati sono iscritti e valutati al fair value, e non secondo il criterio del minore tra costo e valore di realizzazione.
Restano inoltre fuori dalla deroga:
- i titoli oggetto di copertura del fair value;
- i titoli ibridi quotati valutati secondo l’OIC 32;
- gli strumenti per i quali continuano a trovare applicazione le specifiche regole di fair value.
L’OIC precisa inoltre che la deroga non incide su altri criteri contabili ancora applicabili, come la valutazione al costo ammortizzato per i titoli di debito e la conversione dei titoli in valuta estera secondo l’OIC 26.
Riserva indisponibile obbligatoria
L’applicazione della deroga comporta un effetto diretto sul patrimonio netto.
Le imprese che decidono di non svalutare i titoli in base ai valori di mercato devono destinare a una riserva indisponibile utili per un importo pari alla differenza tra:
- il valore mantenuto in bilancio;
- il valore desumibile dall’andamento del mercato alla data di chiusura dell’esercizio;
al netto del relativo effetto fiscale.
Se l’utile dell’esercizio non è sufficiente, la riserva deve essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza, l’obbligo viene soddisfatto mediante gli utili degli esercizi successivi.
Informativa in nota integrativa
Particolare attenzione è richiesta anche sul fronte dell’informativa.
Le società che applicano la deroga devono indicare in nota integrativa:
- le modalità di utilizzo della facoltà;
- i criteri seguiti per individuare i titoli interessati;
- la differenza tra valore contabile e valore di mercato;
- le ragioni per cui la perdita è stata ritenuta temporanea;
- l’effetto prodotto sul risultato d’esercizio.
La nota integrativa assume quindi un ruolo centrale per garantire trasparenza e comprensibilità del bilancio, soprattutto nei casi in cui la società scelga un’applicazione selettiva della deroga.
Continuità con la disciplina del 2022
L’OIC evidenzia che la nuova disciplina non introduce novità sostanziali rispetto al precedente quadro normativo del 2022.
La Legge n. 199/2025 riprende infatti l’impostazione già prevista dal decreto-legge n. 73/2022, rispetto al quale era stato emanato il Documento Interpretativo n. 11.
Il nuovo intervento si è reso necessario perché il precedente documento faceva riferimento a una normativa ormai superata. Con il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, l’OIC aggiorna quindi il riferimento legislativo e conferma l’applicazione della disciplina ai bilanci 2025 e 2026.
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