Pensione di fonte estera, la finalità previdenziale salva la sostitutiva del 7%

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Pensione di fonte estera, la finalità previdenziale salva la sostitutiva del 7%

Con la risposta ad interpello n. 616/2021, l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, di cui all’articolo 24-ter del TUIR.

Il caso di specie riguarda, quindi, l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, nel caso specifico in cui il soggetto aderisca ad un sistema pensionistico complementare americano (“Substantial Equal Periodic Payments”: in breve programma “SEPP”).

Programma SEPP, cosa è

Il programma SEPP, riguarda "il sistema pensionistico complementare americano e permette di prelevare denaro dall'IRA (individual retirement account), un conto pensionistico complementare individuale (...) prima dei 59, 5 anni, senza subire penalità per il prelievo anticipato".

Chi aderisce a tale programma riceve pagamenti mensili o annuali dal suo conto pensionistico (IRA) per cinque anni fino a quando non raggiunge l'età di 59,5, se il raggiungimento di tale soglia pensionistica è successiva alla scadenza del quinquennio.

L’istante chiede di conoscere se le somme derivanti dall'adesione al programma SEPP, prelevate dal suo conto pensionistico complementare individuale, siano da inquadrare come redditi di pensione, al fine di poter beneficiare del regime per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui allo stesso articolo 24-ter.

Redditi da pensione di fonte estera, imposizione sostitutiva dell'IRPEF

Si ricorda che l'articolo 1, comma 273, della Legge di bilancio 2019, ha inserito l'articolo 24-ter del TUIR, prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, il comma 1 dello stesso articolo 24-ter del TUIR prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni).

A questo punto occorre vedere se il trattamento pre-pensionistico di cui gode l’istante possa essere assimilato ad una pensione.

Per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente".

Inoltre, come chiarito nella circolare n. 21/2020, rientrano nella nozione di redditi da pensione:

  1. anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo);

  2. tutte quelle indennità una tantum pagate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

In linea di principio, si legge nella risposta n. 616/E/2021, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l'accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il Paese della fonte.

Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

Con riferimento al caso di specie, dunque, volendo il soggetto beneficiare di un programma SEPP - che consente dipercepire prima del raggiungimento dell'età pensionabile alcune somme relative all'adesione dello stesso ad "un conto pensionistico complementare americano" - e considerata la finalità previdenziale della prestazione - volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell’età pensionabile – l’Agenzia conclude quanto segue:

  • il cittadino residente negli Stati Uniti, dall'anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni previsti dalla disciplina di riferimento, potrà accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24-ter del Tuir per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

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