Per ricorrere contro le operazioni elettorali occorre attendere la proclamazione degli eletti

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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 1942 del 2010, ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini avverso la decisione con cui il Tar del Molise aveva annullato le operazioni elettorali del 2009 per la elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di San Giovanni in Galdo per mancata assegnazione, al ricorrente in primo grado, di quattro voti di preferenza. 

I ricorrenti, in particolare, lamentavano che si era proceduto all’impugnazione dei verbali di scrutinio senza attendere il provvedimento di proclamazione degli eletti ed in pieno contrasto con l’articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che prevede espressamente che contro le operazioni elettorali il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Posizione, questa, condivisa anche dal Collegio amministrativo il quale ha ricordato che, per giurisprudenza constante e per come specificamente stabilito in modo inequivocabile dall’art. 85, comma 11, del Decreto del Presidente della Repubblica citato, “il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti, il quale, essendo appunto l’atto finale del procedimento, è l’unico avverso il quale sono proponibili i ricorsi avverso gli atti endoprocedimentali relativi alle operazioni elettorali”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Ricorsi frenati sui verbali - Rizza

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